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Whistleblowing: anche un’istruttoria corretta può tradire il segnalante: la lezione dell’ANAC

Il punto

Sulla carta, sembrava tutto corretto:

  • segnalazione anonima su una piattaforma crittografata;
  • avviso di ricevimento nei termini;
  • indagini tempestive;
  • esito entro tre mesi.

Eppure, con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026 (“Delibera 344”), l’ANAC ha sanzionato i gestori della segnalazione per violazione della riservatezza del segnalante (art. 12, D. Lgs. 24/2023).

 

Vediamo perché.

Il caso

Secondo quanto ricostruito dall’ANAC, un dipendente di una società privata ha segnalato in via anonima – tramite la piattaforma whistleblowing istituita dalla società – che “il suo superiore avrebbe richiesto, agli altri membri del team di lavoro, di effettuare delle modifiche (“fittizie”) al contratto al fine di agevolare una necessità contabile della società cliente, ovvero fatturare l’attività entro il 2024 (nonostante la conclusione delle attività fosse inizialmente prevista per i primi mesi del 2025)”, ritenendo che tale condotta costituisse una presunta attività illecita contraria alle norme fiscali e contabili e ai principi etici e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

Nello specifico, il segnalato aveva inviato un’email del seguente tenore: «il cliente (n.d.r.) diceva che aveva necessità di fatturare tutto entro il 2024: se per forma devono far risultare che le attività terminano nel 2024 dobbiamo togliere le deadline che abbiamo indicato nella descrizione del progetto (…)» (cfr. par. 2, nota 1, Delibera 344).

I gestori della segnalazione hanno svolto l’istruttoria, intervistando tutti i soggetti coinvolti, incluso il segnalato, formulando domande specifiche sul contratto oggetto della segnalazione. All’esito dell’istruttoria, la segnalazione è stata ritenuta non fondata.

A seguito di una contestazione disciplinare, il segnalante è stato licenziato per giusta causa, licenziamento dichiarato nullo dal giudice in quanto ritorsivo, con sentenza non ancora definitiva.

Il segnalante si era già rivolto all’ANAC, lamentando violazioni del D. Lgs. 24/2023.

La decisione dell’ANAC

  • “mancata gestione della segnalazione” ovvero violazione dell’art.21, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 24/2023: l’ANAC ha ritenuto che i gestori della segnalazione abbiano rispettato i compiti imposti dall’art. 5 del D. Lgs. 24/2023 e quindi sulla carta le attività gestorie della segnalazione fossero state svolte nei termini di legge, seppur abbia riscontrato alcune carenze procedurali e vizi formali (es., mancata verbalizzazione di talune interviste), senza però entrare nel merito dell’istruttoria «in assenza di abnormi difformità». Di conseguenza, l’ANAC ha disposto l’archiviazione del procedimento per la violazione dell’art. 21, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 24/2023.

 

  • “violazione dell’obbligo di riservatezza del segnalante” (art. 12 del D. Lgs. 24/2023), sanzionata dall’art. 21, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023. Giova richiamare il disposto del citato articolo 12:

«L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»

Con la Delibera 344, l’ANAC ha ribadito che per la violazione non è necessario rivelare il nome, essendo sufficiente fornire informazioni da cui l’identità del segnalante possa «evincersi, direttamente o indirettamente», anche a prescindere dall’effettiva identificazione.

Pur rilevando che la piattaforma whistleblowing istituita dalla società proteggeva l’anonimato, l’ANAC ha ritenuto evidente che fosse stata l’istruttoria a vanificarlo attesa la specificità del caso: l’oggetto della segnalazione era limitato a un contratto, pochi soggetti coinvolti, un segnalante parte del team, già in contrasto con il segnalato per lo stesso contratto, fatti già discussi con il segnalato, audizione dei vari componenti del team.

Ciò considerato, l’ANAC ha irrogato a ciascuno dei tre gestori la sanzione pecuniaria di Euro 15.000. La sanzione (da 10.000 a 50.000 euro, art. 21, comma 1, lett. a)) non è al minimo: pesano la gravità, per il rischio di ritorsioni, e il ruolo professionale dei gestori, soggetti di particolare responsabilità. Attenuano la sanzione il fatto che la condotta sia stata colposa e non dolosa e che sia anteriore alle Linee guida ANAC n. 478/2025.

La lezione

Il gestore è tenuto a condurre l’istruttoria con perizia, prudenza e adeguatezza, bilanciando l’esigenza di approfondire i fatti segnalati e l’obbligo di garantire la riservatezza dell’identità che non deve essere pregiudicata da attività imprudenti dei gestori.

Facile a dirsi! Da una parte, l’obbligo di condurre un’istruttoria diligente, dall’altra attenzione a non intervistare soggetti che potrebbero desumere l’identità del segnalante, con il rischio di non acquisire elementi fondamentali per l’istruttoria.

Allora, la prima domanda da porsi è “chi può capire chi è il segnalante solo dalle mie domande?”.

L’ANAC indica una strada: un «falso target», cioè accertamenti estesi a una rosa più ampia di pratiche o di persone, oppure la segnalazione mimetizzata in un’attività di compliance auditing. Tutto andrà verbalizzato: l’Autorità parla di accountability, cioè di poter provare il come, non solo il cosa. Anche il flusso verso l’Organismo di Vigilanza, in ottica 231, dovrebbe dare conto non solo dell’esito, ma di come è stata condotta l’istruttoria.

Le considerazioni che precedono hanno natura informativa, non possono essere intese come consulenza legale o volte a fornire un parere legale e non sostituiscono l’esame dei singoli casi concreti.

Fonti: ANAC, news del 6 ottobre 2026 · Delibera n. 344 del 9 settembre 2026

Tag: Novità legali · Whistleblowing · D.lgs. 24/2023 · ANAC · Riservatezza · Modello 231 · Organismo di Vigilanza · Compliance

Maria Luisa Muserra
Team Corporate Compliance 231 & Regulatory