SOCIETA’ ed ETS – Assemblee, ritorno al passato
Francamente ci avevamo sperato!
Purtroppo, la modalità emergenziale di convocazione dell’assemblea delle società, introdotta dalla normativa COVID (Art. 106 del D.L. 18/2020) – secondo cui l’assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione […] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio – non è (ancora) regola generale.
Dall’1° ottobre 2026, infatti, l’art. 106 del D.L. 18/2020 che aveva introdotto rilevanti semplificazioni nello svolgimento delle assemblee delle società diventa inefficace (dopo più di 6 anni di proroghe).
Era sicuramente più agevole, a prescindere dalla presenza di clausole statutarie legittimanti, lo svolgimento dell’assemblea in remoto senza l’indicazione di un luogo fisico e, conseguentemente, senza la necessità della presenza in tale luogo del segretario/notaio e del presidente.
Certo, anche le nuove norme emergenziali avrebbero necessitato di qualche accomodamento, la scelta (o non scelta), però, è stata di tornare al vecchio regime che, relativamente all’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, prevede:
- per le S.p.a., la presenza di una clausola statutaria legittimante [Art. 2370(4) c.c.];
- per le S.r.l., la possibilità di tale modalità d’intervento purché non espressamente vietata dallo statuto [Art. 2479 c.c.].
Resta peraltro ferma la regola secondo cui, in caso di assemblea totalitaria, è consentito lo svolgimento a distanza, a prescindere dal dettato statutario e anche in assenza di espresso consenso dei partecipanti.
Quanto poi alla compresenza del presidente e del segretario/notaio nel luogo fisico indicato nell’avviso di convocazione, sembra ormai sdoganato il principio per cui è sufficiente la presenza in tale luogo del solo segretario/notaio.
Infine, è acquisito che l’assemblea possa essere convocata e tenuta in remoto in presenza di specifica clausola statutaria mentre, in assenza di detta clausola, vi sono seri dubbi sulla legittimità dell’assemblea svoltasi in remoto in forma non totalitaria, con la partecipazione della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società.
Diverso è il caso degli ETS per i quali le regole emergenziali di convocazione e svolgimento delle assemblee sono state istituzionalizzate dalla Legge N. 104/2024 che ha legittimato l’intervento degli associati all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e il voto per via elettronica, salvo divieto statutario [Art. 24 Codice del Terzo Settore].
DOMANDE FREQUENTI
Si ritiene che anche per gli altri organi collegiali della società valgano principi analoghi a quelli dettati per lo svolgimento dell’assemblea. Tuttavia, stante la diversa posizione del socio (titolare di un diritto soggettivo) rispetto a quella dei membri dell’organo amministrativo e di controllo (titolari di una funzione), la clausola legittimante non necessita lo stesso grado di puntualità di quella che disciplina lo svolgimento dell’assemblea.
Gli enti diversi dalle società e dagli ETS sono rimasti orfani del comma 8bis del citato Art. 106 che ne disciplinava lo svolgimento si dibatte se gli stessi siano assoggetti al regime di opt-in, previsto per le Società, o a quello di opt-out, proprio degli ETS. Sistematicamente si dovrebbe ritenere che, essendo il Codice del Terzo Settore una lex specialis, lo stesso non si dovrebbe applicare ad enti diversi dagli ETS. Tuttavia, per ragioni di logica (non sempre seguita dai giudici), avrebbe più senso applicare agli enti non commerciali le disposizioni dettate per gli ETS piuttosto che per le società.