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COMPLIANCE 231: La tutela del Whistleblower non giustifica improprie attività investigative – Spunti per il settore privato dalla Sentenza della Cassazione

Per la prima volta dall’entrata in vigore della Legge 179 del 29 dicembre 2017, la Cassazione Penale – Sez. V con sentenza n. 35792/2018 si pronuncia sui limiti della tutela riconosciuta al whistleblower.

Il caso

Il procedimento ha visto coinvolto un dipendente pubblico che al fine di dimostrare la vulnerabilità del sistema informatico di un ente pubblico, si è improvvisato detective:

  • introducendosi illecitamente nel predetto sistema informatico mediante l’account e la password di un’altra dipendente;
  • elaborando un falso documento di fine rapporto a nome di una persona che non aveva mai prestato sevizio presso l’amministrazione.

Nel ricorso in Cassazione, il dipendente ha sostenuto che la propria condotta fosse del tutto lecita (i) in quanto meramente volta a dare fondamento alla propria segnalazione circa la vulnerabilità del sistema informatico dell’ente pubblico e (ii) invocando di aver adempiuto a un dovere giuridico di accertare i fatti.

Nel mirino: il modo di vedere della Cassazione

La Corte di Cassazione Penale non ha condiviso le tesi del dipendente, ritenendo invece che la sua condotta configurasse il reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico” ex art. 615-ter c.p.

La Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della Legge 179/2017, che disciplina la “segnalazione di illeciti da parte di dipendente pubblico” mira «a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un’attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge».

Pertanto, la tutela ex Legge 179/2017 è riservata unicamente a chi segnala una notizia di attività illecita, acquisita nell’ambiente e nel contesto di lavoro, senza improvvisarsi detective.

Tutela del dipendente

La Legge 179/2017 ha individuato, tanto per il dipendente pubblico quanto per quello privato specifiche forme di tutela del whistleblower. In particolare:

  • per il dipendente pubblico, l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 statuisce che: «il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia
  • per quanto riguarda il dipendente privato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 197/2017 risulta possibile effettuare «segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte ».

Il medesimo articolo statuisce inoltre il «il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione», nonché la nullità dell’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio, del mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L’intenzione del legislatore tende a valorizzare il dipendente pubblico/privato che fa emergere fatti antigiuridici appresi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e nel luogo di lavoro, ma non autorizza – né nel settore pubblico, né in quello privato – il dipendente a effettuare autonome indagini e, in generale, a porre in essere comportamenti illeciti volti a dimostrare la veridicità della propria segnalazione.

Contatti:

Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com

Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com