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COMPLIANCE 231: Non solo estorsione ma anche autoriciclaggio per il datore di lavoro che sottrae compensi ai lavoratori

Con sentenza 25979/2018, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare di sequestro preventivo a carico di una S.r.l. finalizzato alla confisca di denaro, beni o altre utilità costituenti profitto di reato.

La Corte di Cassazione si è positivamente espressa in merito alla sussistenza:

  • del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) in capo all’imprenditore che mediante minaccia di non assunzione o di licenziamento, ha costretto una pluralità di dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga;
  • del delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) in capo al medesimo imprenditore che ha destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione alla retribuzione in nero di altri lavoratori;
  • della responsabilità amministrativa della società derivante dal delitto di autoriciclaggio (contemplato dall’art. 25-octiesLgs. 231/2001).

 

Il caso

Il procedimento penale ha visto coinvolti, quali imputati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e co-amministratore con poteri disgiunti e l’Amministratore delegato e co-amministratore con poteri disgiunti di una S.r.l., nonché la società medesima.

Il GIP ha ritenuto responsabili i predetti vertici aziendali per i delitti di estorsione in concorso e di autoriciclaggio continuatoper aver costretto una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e aver destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione alla retribuzione in nero», disponendo il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto di reato.

Con ordinanza del 5/1/2018 del Tribunale del Riesame di Brindisi è stata rigettata l’istanza ex art. 324 c.p.p proposta nell’interesse degli imputati.

I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso in Cassazione lamentando l’insussistenza dei presupposti di entrambi i reati e conseguentemente, l’insussistenza della responsabilità amministrativa della società.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quanto precedentemente evidenziato dal Tribunale del Riesame.

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Appare interessante il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione per il rigetto del ricorso.

Quanto al delitto di estorsione, la Corte di Cassazione, citando sue precedenti pronunce, ha ribadito che integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazione effettuata.

Quanto al delitto autoriciclaggio, la Corte di Cassazione, con interpretazione innovativa del disposto normativo:

  • ha evidenziato che l’articolo 648-ter1 c.p. punisce le attività di impiego, sostituzione e trasferimento di beni o altre utilità poste in essere dallo stesso autore del reato e ritenute idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza;
  • ha – per la prima volta – sostenuto che: «il rastrellamento di liquidità attraverso le condotte estorsive» e l’utilizzo delle medesime per pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero integra «la reimmissione dei fondi illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed efficacemente elusiva dell’identificazione della provenienza delittuosa della provvista».

Ritenuto sussistente il presupposto dell’elevato grado della dissimulazione della provenienza illecita di liquidità (previsto dall’art. 648-ter1 c.p.), gli organi di vertice sono stati ritenuti responsabili non solo del reato di estorsione, ma anche del delitto di autoriciclaggio.

Conseguentemente, la società è stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal delitto di autoriciclaggio, previsto dall’ art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.

Contatti:

Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com

Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com