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CORPORATE GOVERNANCE: Diversità di genere nelle società quotate

In data 16 luglio 2018 il Comitato per la Corporate Governance ha approvato le modifiche al Codice di Autodisciplina per le società quotate, inserendo l’espresso invito rivolto agli emittenti a voler adottare criteri di diversità di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (come dai principi 2.P.4 e 8.P.2 del Codice di Autodisciplina).

La diversità come principio

Il nuovo principio prevede l’espressa raccomandazione rivolta agli emittenti di mantenere una quota minima di un terzo dei consiglieri e dei sindaci del “genere meno rappresentato”.

Inoltre, il Comitato per la Corporate Governance suggerisce di attuare il principio di diversità:

  • adottando specifiche clausole statutarie, e/o
  • adottando politiche aziendali di diversità, e/o
  • mediante orientamenti degli azionisti, e/o
  • tramite la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o la lista per la nomina del Collegio Sindacale, le quali dovranno fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all’obiettivo di diversità di genere individuato dall’emittente.

L’inserimento di tale principio nel Codice di Autodisciplina conferma la chiara intenzione del Comitato per la Corporate Governance di salvaguardare gli effetti della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge Golfo-Mosca) in merito all’equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate sul mercato regolamentato.

A ben vedere, gli emittenti sono invitati – anche in seguito alla futura cessazione dell’efficacia della Legge Golfo-Mosca – ad adottare specifiche misure per promuovere la parità di trattamento tra generi diversi a partire dal primo rinnovo delle cariche sociali.

Resta inteso che il suddetto principio di diversità (anche di genere) deve sempre trovare un bilanciamento con il prioritario principio dell’adeguata competenza e professionalità di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Obbligo o raccomandazione

Come esplicitato al punto I. della sezione “Principi guida e regime transitorio” del Codice di Autodisciplina, l’adesione a detto codice è volontaria.

Ne consegue che la diversità è ora oggetto di espressa raccomandazione per le società quotate e rispecchia la consueta formula del “comply or explainin base al quale gli emittenti dovranno (tra l’altro) indicare nella relazione sul governo societario la propria scelta volontaria di aderire al Codice di Autodisciplina (“comply”) e, per l’effetto, il proprio impegno a rispettare anche il suddetto principio di diversità.

La flessibilità che contraddistingue il Codice di Autodisciplina non vieta agli emittenti di discostarsi dal Codice di Autodisciplina ovvero di non applicarne talune previsioni. Tuttavia, in quest’ultimo caso, gli emittenti dovranno indicare i principi disattesi e le sottostanti motivazioni (“explain”).

Contatti:

Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com

Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com