LABOUR: Scissione e licenziamenti collettivi
LICENZIAMENTO IN FRODE ALLA LEGGE SE LA SOCIETA’ OPERA UNA FITTIZIA FRAMMENTAZIONE DELLA FORZA LAVORO
La Cassazione ha osservato con la sentenza n. 19863/2018 (conforme sentenza n. 20620/2018) che deve considerarsi nullo il licenziamento irrogato in frode alla legge, per avere la società datrice di lavoro provveduto ad una scissione solo formale della forza lavoro in più aziende, al solo fine di sottrarsi alla disciplina prevista per i licenziamenti collettivi.
Il caso
Nel caso di specie, il lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dal datore di lavoro. A seguito di ciò, la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità del recesso, in quanto intimato in frode alla legge, avendo la società provveduto a cedere due rami d’azienda ad altrettante società di nuova costituzione, pur nell’identità di svolgimento delle mansioni nell’unico capannone, con le stesse attrezzature e sotto la gestitone indistinta dei tre soci originari.
In pratica, il frazionamento societario aveva consentito di attivare licenziamenti individuali nei confronti dei dipendenti suddivisi fra le tre società, i cui più ridotti requisiti dimensionali non richiedevano di dare avvio alla procedura di cui alla legge n. 223/1991. In primo e secondo grado la tesi del lavoratore, che aveva sostenuto che l’operazione societaria celasse un intento elusivo, perché consentiva di adottare licenziamenti individuali in luogo della procedura di consultazione sindacale, era stata accolta.
La Cassazione
La Cassazione ne ha condiviso l’impostazione osservando che ciò che risultava in frode alla legge risiedeva nella realizzazione, sia pur attraverso atti leciti singolarmente, del medesimo risultato vietato dalla legge (ossia: la disciplina sui licenziamenti collettivi). Ciò in quanto la società ha provveduto, mediante un mezzo lecito (il contratto di cessione del ramo d’azienda), a mettere in pratica un risultato illecito.
La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dell’imprenditore di realizzare una operazione di scissione parziale della propria struttura societaria, ma ha dichiarato illecito il risultato, di fatto, perseguito.
Secondo, quindi, la Cassazione, qualora la ripartizione societaria comporti la separazione dei lavoratori prima riconducibili ad un unico datore di lavoro, senza che a ciò corrisponda un effettivo cambiamento rispetto alla precedente struttura organizzativa aziendale, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo plurimi adottati nello stesso arco temporale nei confronti di una pluralità di dipendenti costituisce una operazione diretta ad aggirare i limiti e le tutele fornite dalla legge n. 223/1991 nei procedimenti di licenziamento collettivo del personale e, come tale, risulta in violazione alla legge.
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Avv. Ester Luisa Scordo escordo@rinaldilawf.com