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PRIVACY: In vigore il novellato Codice Italiano in materia di Protezione dei Dati Personali

ENTRA IN VIGORE IL NOVELLATO CODICE ITALIANO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Entra in vigore oggi il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 679/ 2016 (“Regolamento”) applicabile dallo scorso 25 maggio.

Il nuovo decreto, atteso da mesi, risponde all’esigenza di armonizzare le disposizioni del nostro Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) con le disposizioni del Regolamento.

 

La composita normativa in materia di privacy

La scelta, forse, più semplice sarebbe stata quella di abrogare in toto il D.Lgs. 196/2003, in quanto gran parte delle norme in esso contenute sono comunque disapplicabili in favore del Regolamento. Alla luce di tale scelta, la normativa in materia di trattamento di dati personali si presenta composita e consta di diverse fonti normative:

  • il Regolamento che deve comunque fungere da parametro di legittimità di tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati;
  • il Lgs. 101/2018; e
  • il Lgs. 196/2003 nella parte novellata dal nuovo decreto.

Tale scenario richiederà sicuramente un’operazione di attento studio da parte degli interpreti al fine di evitare possibili dubbi interpretativi nell’applicazione della normativa.

 

Il ruolo del Garante nel processo di adeguamento al Regolamento

Il processo di adeguamento al Regolamento non può dirsi definito con l’entrata in vigore del D.lgs. 101/2018, ma continuerà nei prossimi mesi in cui il Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) sarà chiamato a portare a compimento il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina privacy attraverso l’utilizzo di poteri regolatori che permetteranno di adattare la disciplina alle innovazioni tecnologiche. I primi compiti del Garante saranno quelli di promuovere l’adozione delle regole deontologiche per alcune tipologie di trattamento di dati (che saranno condizione di liceità e correttezza del trattamento stesso), di esaminare le autorizzazioni generali, rilasciate in passato, ed eventualmente aggiornarle alla luce del Regolamento e, infine, di adottare provvedimenti prescrittivi delle misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

Continueranno anche ad applicarsi i provvedimenti del Garante in quanto compatibili con il Regolamento ed il nuovo decreto.

 

Le sanzioni

Nessuna sospensione nell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento è, invece, stata introdotta dal decreto da oggi in vigore, che si limita a prevedere che per i primi 8 mesi (a partire da oggi) il Garante tenga conto della prima fase di applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Sempre a proposito di disposizioni sanzionatorie, il capo VI del D.lgs. 101/2018 ha introdotto una procedura di definizione agevolata per i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni del vecchio codice (e non ancora definiti alla data del 25 maggio 2018), mediante il pagamento dei 2/5 del minino edittale entro novanta giorni decorrenti dalla data del 19 settembre.

Queste sono solo alcune delle numerose novità introdotte dal D.lgs. 101/2018 che è intervenuto anche in tema di sanzioni penali introducendo nuove fattispecie di reato quali quelle di comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (reclusione da uno a sei anni) e di acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (reclusione da uno a quattro anni).

 

Area di attività: Tutela dei dati personali e Privacy

Contatti: Avv. Chiara Perrone  cperrone@rinaldilawf.com

20180919 – Privacy – D.Lgs. 101-2018