REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI – UNIONCAMERE: UNA PEC DI “REMINDER”
Autori: avv. Maria Luisa Muserra – avv. Sofia Zuffi
COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI, UNIONCAMERE: “UNA PEC DI REMINDER”
Nei giorni scorsi Unioncamere ha iniziato a inviare una PEC di “reminder” ai soggetti che saranno obbligati alla comunicazione del Titolare Effettivo nel Registro dei Titolari Effettivi e dei Trust.
A questo punto, quindi, sebbene manchino ancora le norme secondarie che dovranno essere emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico[1], è consigliabile che i “futuri soggetti obbligati” siano pronti ad adempiere al nuovo obbligo non appena il sistema di comunicazione diventerà operativo.
Nell’attesa, cerchiamo di capire CHI deve comunicare COSA e COME deve farlo.
CHI: i soggetti obbligati alla comunicazione
Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in G.U. il 25.05.2022, l’obbligo grava sui seguenti soggetti:
- imprese dotate di personalità giuridica quindi, quali ad esempio, tutte le S.r.l. (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc.), le S.p.A. e le altre società di capitali;
- persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute e le altre istituzioni di carattere privato che hanno acquisto la personalità giuridica;
- i trust e gli istituti giuridici affini al trust.
La comunicazione dovrà essere depositata dagli Amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, dal fondatore ove in vita oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private e dai fiduciari di trust o di istituti giuridici affini.
Gli stessi soggetti saranno altresì tenuti a (i) comunicare ogni variazione dei dati e delle informazioni entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione; (ii) confermare annualmente (ogni 12 mesi) i dati e le informazioni. Tale ultimo adempimento potrà essere svolto dalle imprese dotate di personalità giuridica contestualmente al deposito del Bilancio d’esercizio.
COSA: come individuare il Titolare Effettivo
Al fine di individuare correttamente il Titolare effettivo è necessario osservare quanto previsto dall’Art. 20 del D.Lgs. 231/2007 in forza del quale per tutti i soggetti diversi da persone fisiche il Titolare Effettivo «coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo». In particolare:
Nel caso di società di capitali il Titolare Effettivo coincide con:
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- la persona fisica che detiene una partecipazione diretta superiore al 25% del capitale della società (proprietà diretta); oppure
- la persona fisica titolare di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale della società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).
La norma precisa inoltre che qualora l’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza dei seguenti parametri:
a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Nel caso di una persona giuridica privata (di cui al D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361), sono cumulativamente individuati, come Titolari Effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Qualora l’applicazione dei predetti criteri, sia nel caso di società di capitali, sia nel caso di persone giuridiche private, non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
COME: modalità operative della comunicazione solo digitali
Dopo aver correttamente individuato il Titolare Effettivo, il soggetto obbligato alla comunicazione dovrà compilare e inviare la pratica di Comunicazione Unica seguendo le modalità operative che verranno definite nel c.d. “Decreto Tecnico”.
Per il momento, sul portale web https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home sono riportate alcune azioni che i soggetti destinatari dovranno essere pronti a intraprendere, ossia:
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- accedere all’applicativo DIRE (ossia il servizio delle Camere di Commercio per “Depositi e Istanze Registro Imprese” utilizzato per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica) oppure accedere ad altri applicativi disponibili sul mercato;
- selezionare la pratica Titolare Effettivo e inserire i riferimenti del soggetto obbligato alla comunicazione (ad esempio la denominazione sociale di una S.r.l. e gli ulteriori riferimenti che saranno richiesti);
- inserire i riferimenti del Titolare Effettivo individuato secondo le norme di legge;
- firmare digitalmente la pratica del Titolare Effettivo.
Come sopra indicato, la pratica dovrà essere firmata digitalmente da un Amministratore per le imprese dotate di personalità giuridica, dal fondatore, se in vita, o da un soggetto con la rappresentanza e l’amministrazione in caso di persone giuridiche private o, in caso di trust dal fiduciario.
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Ciò detto, in attesa delle ultime istruzioni operative sugli standard tecnologici necessari per l’implementazione del Registro dei Titolari Effettivi e dei Trust, ai “futuri soggetti obbligati” non resta che prepararsi. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto del Mise, infatti, vi saranno solo 60 giorni per effettuare la comunicazione.
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[1] Come già ricordato in una nostra precedente news, per l’effettiva istituzione del Registro delle Imprese, i provvedimenti attuativi da emanare sono;
- un decreto recante le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzarsi per la comunicazione unica d’impresa;
- un decreto che fisserà i diritti di segreteria;
- un decreto sui modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali;
- un decreto mediante il quale si attesterà l’operatività del sistema (e, a seguito del quale, il Registro diventerà operativo).
Successivamente all’emanazione dell’ultimo decreto, si avranno ulteriori 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione del Titolare Effettivo.
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La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.