News

LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE: DA MILANO LE NUOVE TABELLE

Autori: avv. Maria Rosa Galletti – avv. Laura Stanga – avv. Francesca Valente

 

LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE: DA MILANO LE NUOVE TABELLE 2022

Nel corso dello scorso mese di giugno, l’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, a seguito dei principi formulati dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 10579 del 2021 (“Sentenza”), ha pubblicato le nuove Tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Come noto, con la Sentenza, la Suprema Corte aveva indicato le Tabelle Roma come le uniche assicuranti, tra quelle in uso, una corretta liquidazione del danno parentale giacché facenti riferimento a un sistema “a punti”, contrariamente a quelle formulate dall’Osservatorio milanese strutturate, invece, su vaste forbici di valore entro le quali era il giudice, facendo ricorso un ampio margine di discrezionalità, a stabilire la liquidazione del danno nella fattispecie concreta.

Un intervento in materia da parte dell’Osservatorio meneghino era, quindi, atteso al fine di evitare che le Tabelle milanesi venissero progressivamente disapplicate in favore di quelle romane, già rispondenti al sistema “a punti” predicato dalla Cassazione.

L’Osservatorio di Milano, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, si è a lungo interrogato sull’opportunità di aderire o meno alle Tabelle Roma, pervenendo infine alla decisione di formularne di nuove, proprie, e denunciando la difformità delle Tabelle Roma dai criteri enunciati dalla Sentenza.

Secondo l’Osservatorio milanese, infatti, le Tabelle Roma, non ricavando il valore del punto dai precedenti giurisprudenziali in materia, risultano in linea con i criteri di liquidazione del danno parentale prescritti dalla Suprema Corte solo per il fatto di prevedere un sistema a punti, disattendendo invece il principio secondo cui il valore medio del punto dev’essere estratto dai precedenti (il c.d. punto base). Tant’è vero che, con la Sentenza, i giudici di legittimità hanno censurato le Tabelle milanesi in relazione ai soli criteri di applicazione dei valori ivi contenuti, non contestando in alcun modo il calcolo di detti valori monetari.

Del resto, da sempre, precipuo intento dell’Osservatorio di Milano, nell’attività di redazione delle Tabelle, è stato quello di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo aritmetico e l’uso delle stesse in uno strumento di elusione dell’obbligo di motivazione da parte del giudice e dei rispettivi oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti.

Tanto premesso, in sintesi, nelle nuove Tabelle milanesi ad ogni parametro predeterminato è affidato un punteggio: in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta si determina il totale dei punti e, una volta moltiplicato il totale per il valore economico del punto base, si ottiene l’importo monetario liquidabile.

L’assegnazione dei punti, la cui sommatoria integra, per ciascun parente, il coefficiente moltiplicatore del valore economico del punto base, è ripartita in relazione a cinque parametri: i primi quattro di natura oggettiva (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) e, perciò, dimostrabili sulla base di semplici documenti anagrafici; il quinto, invece, in quanto afferente alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, essendo di natura soggettiva, deve essere specificamente provato dalla parte che intenda ottenerne il ristoro, anche per tramite di presunzioni.

Ne deriva che spetterà al giudice tener conto, ai fini dell’attribuzione dei punti, tanto delle circostanze oggettive, di cui ai primi quattro parametri, che delle valutazioni qualitative riguardanti la qualità e l’intensità della relazione affettiva, con particolare riguardo al rapporto parentale perduto.

Pertanto, se nelle precedenti edizioni delle Tabelle milanesi tali parametri erano rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, che poteva liberamente scegliere in che misura valorizzarli all’interno della forbice prevista, oggi larga parte di detti parametri assume un indice presuntivo del danno quasi automatico ed espresso in precisi valori numerici, calcolati in funzione di specifiche circostanze anagrafiche, assicurando in tal modo quella predittività e omogeneità della liquidazione in casi analoghi auspicata dalla Sentenza.

D’altra parte, in assenza della prova di una qualificata relazione affettiva, l’applicazione meccanica di tali meri criteri anagrafici rischierebbe di dar luogo ad una liquidazione del danno in re ipsa, esattamente ciò che l’Osservatorio milanese e la giurisprudenza di legittimità e di merito vogliono scongiurare nell’ottica di una sempre maggiore e auspicata personalizzazione del danno.

Assume, pertanto, rilievo cruciale la valorizzazione del quinto parametro, cui le Tabelle meneghine assegnano un massimo di ben 30 punti (sui totali 118 della Tabella relativa alla perdita di genitore/figlio/coniuge-convivente e 116 della Tabella relativa alla perdita del fratello/nipote).

Da ultimo, secondo le nuove Tabelle milanesi, in linea con le precedenti edizioni, fanno salva la possibilità per il giudice di valutare se, nel singolo caso, il danno da perdita del rapporto parentale debba o meno riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle Tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte del parente. A tal riguardo, l’Osservatorio milanese ha scelto di non estendere le Tabelle ad “altri tipi di rapporti parentali”, preferendo discostarsi, ancora una volta, dalle Tabelle Roma.

Sulla scorta di tutte le siffatte considerazioni, emerge che le nuove Tabelle milanesi, pur avendo cambiato struttura, hanno comunque preservato una certa continuità liquidativa rispetto alle precedenti versioni, tant’è che è lo stesso Osservatorio ad affermare che “non si tratta di nuove tabelle ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti”.

*   .   *   .   *