LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Autori: avv. Maria Rosa Galletti – avv. Laura Stanga – Avv. Silvio Severino
Premessa
La riforma del processo civile prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) ha quale obiettivo principale la riduzione dell’arretrato e una più rapida definizione dei giudizi. Tale riforma (di seguito, la “Riforma”) è figlia della L. n. 206/2021, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, nonché del D. Lgs. n. 149/2022, emanato in attuazione di tale legge delega.
L’intervento congiunto del Parlamento e del Governo ha avuto ad oggetto una revisione sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e delle procedure di ADR.
Con riguardo al Codice di procedura civile, legge su cui la Riforma ha inciso in maniera preponderante anche se non esclusiva, va sottolineato che il legislatore ha realizzato una revisione complessiva, anche se non sempre organica e coordinata, delle regole che governano il processo civile, intervenendo su tutti i quattro libri del codice e sulle disposizioni di attuazione dello stesso.
Il principio di oralità: l’ennesima vittima dell’emergenza pandemica
Il principio di oralità, inteso come dialogo tra le parti in causa e il giudice, ha sempre rappresentato il cardine del processo civile, quantomeno nell’originario – primigenio – impianto del Codice di procedura civile.
Tale principio – dopo la Riforma – viene sacrificato a fronte delle esigenze di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, ispiratrici del PNRR.
Sul punto, valga la pena ricordare che il Governo Conte, al fine di far fronte all’emergenza pandemica, che aveva fortemente limitato l’attività dei tribunali italiani e impattato, di conseguenza, sulla tutela dei diritti, aveva previsto che, nel perdurare dello stato d’emergenza, i giudici potessero decidere di fissare, in luogo delle udienze in presenza, udienze telematiche da tenersi tramite collegamento da remoto o, addirittura, sostituire alle udienze lo scambio di note scritte.
Tali modalità alternative di celebrazione dell’udienza, pur limitando o escludendo del tutto il dialogo tra i protagonisti del processo, hanno il pregio di consentire ai difensori di organizzare in maniera più proficua il proprio carico di lavoro e, soprattutto, di consentire al giudice una migliore gestione del ruolo. Si pensi, poi, che nei casi di udienza c.d. “cartolare”, il giudice non è impegnato in una vera e propria udienza e quindi può dedicare più tempo allo studio delle cause e alla redazione dei provvedimenti.
Detti strumenti, introdotti con la legislazione d’emergenza, sono stati stabilizzati dal legislatore e, con la Riforma, rientrano a pieno titolo tra le modalità di celebrazione dell’udienza.
In particolare, il D. Lgs. n. 149/2022 è intervenuto tanto sul codice di rito, con la modifica dell’art. 127 c.p.c. e l’introduzione dei nuovi articoli 127 bis e 127 ter c.p.c., quanto sulle diposizioni attuative del medesimo Codice, con l’introduzione dell’art. 196 duodecies.
Alla luce di tali previsioni normative, l’udienza in presenza può essere sostituita dall’“udienza mediante collegamenti audiovisivi” o dal “deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza” in tutti i casi in cui non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Chiaramente, qualora il giudice disponga in tal senso, resta comunque ferma la facoltà delle parti di opporsi, entro un congruo termine, e chiedere che l’udienza venga celebrata in presenza.
Da ultimo, va detto che l’introduzione delle norme citate nel libro primo del Codice, quello che illustra i principi generali del processo, deve far ritenere che il legislatore abbia voluto rendere applicabili tali regole alla generalità dei procedimenti, fatta eccezione per l’udienza pubblica dinanzi alla Corte di Cassazione, che, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., si svolge sempre in presenza.
Tali previsioni, insieme alla soppressione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e alla possibilità per il consulente tecnico d’ufficio di prestare il proprio giuramento mediante la sottoscrizione con firma digitale di apposita dichiarazione, dimostrano come il contatto diretto e il dialogo tra i protagonisti del processo risulti sempre più raro, relegato alle ipotesi – non molte, in verità – in cui le regole processualcivilistiche impongono alle parti o ad eventuali testimoni di comparire personalmente in udienza.
La modifica della fase introduttiva del giudizio
L’affievolimento del principio di oralità nel processo di cognizione risulta legato a doppio filo alla revisione delle regole che governano la fase introduttiva del giudizio, dalla citazione in giudizio del convenuto all’udienza di comparizione delle parti, tra cui devono intercorrere non meno di centoventi giorni, passando per il deposito delle “memorie integrative” di cui al nuovo art. 171 ter.
Infatti, se nell’attuale sistema lo scambio delle memorie istruttorie avviene in un momento successivo rispetto all’udienza di prima comparizione delle parti, nel riformato codice di rito la fissazione del thema decidendum e del thema probandum precede la prima udienza, con termini per lo scambio delle “memorie integrative”, di cui al nuovo art. 171 ter, che decorreranno a ritroso dalla medesima.
Dunque a ben vedere, la Riforma dell’impianto codicistico determina uno slittamento in avanti dell’udienza di comparizione delle parti, a cagione del quale il primo contatto tra le parti e il giudice avviene dopo (almeno) centoventi giorni dall’instaurazione del giudizio e dopo il deposito di ben quattro atti di parte.
Ma non solo! Infatti, il nuovo art. 171 bis prevede che il giudice, entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, sia chiamato a svolgere tutte le verifiche preliminari (quali quelle sulla regolare instaurazione del contraddittorio, sulla chiamata in causa di terzi, sul difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, sulla sussistenza delle condizioni procedibilità etc.) e a indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione. Ebbene, qualora il giudice ritenga, alla luce delle verifiche preliminari compiute, di dover emanare i provvedimenti conseguenti, potrà, se necessario, fissare una nuova udienza di comparizione, rispetto alla quale inizieranno a decorrere i termini (a ritroso) per il deposito delle note integrative. Diversamente, il giudice potrà comunque differire la prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni, qualora lo ritenga necessario.
Da quanto sopra esposto, dunque, appare chiaro che il contatto tra le parti e il giudice, nella nuova formulazione del codice di rito, potrà avvenire anche ben oltre i centoventi giorni.
Da ultimo, valga la pena notare che lo slittamento in avanti della prima udienza di comparizione comporta, sul piano pratico, due ulteriori conseguenze, che risultano di non poco conto.
La prima attiene alla disclosure, vale a dire il deposito in giudizio di tutte le prove rilevanti per il caso e, di conseguenza, la divulgazione di documenti e informazioni che la parte potrebbe avere interesse a non condividere, quantomeno nella fase iniziale della controversia. A tale riguardo, va detto che l’obbligo di scoprire tutte le proprie carte in una fase antecedente rispetto alla prima udienza potrebbe risultare controproducente in un’ottica di strategia processuale. Peraltro, va sottolineato che la parte convenuta, considerata la scansione temporale della fase introduttiva e i termini molto ravvicinati per il deposito delle memorie integrative (i.e., rispettivamente quaranta, venti e dieci giorni prima dell’udienza), potrebbe avere difficoltà nel reperire tutto il materiale probatorio necessario.
La seconda conseguenza, invece, attiene alla possibilità di tentare la conciliazione tra le parti. Ebbene, a tale riguardo va detto innanzitutto che tale possibilità, alla luce della nuova formulazione dell’art. 183, sembra essere diventata un obbligo. In secondo luogo, per quel che qui interessa, va rilevato che il giudice è tenuto a tentare la conciliazione in una fase del processo in cui le parti si sono già scambiate quattro scritti difensivi e hanno “scoperto” le prove di cui dispongono. Potrebbero quindi diminuire le probabilità di successo e utilità di un tentativo di conciliazione.
Da ultimo, va detto che la nuova fase introduttiva del giudizio, al termine della quale viene tentata la conciliazione, risulta più impegnativa per la difesa delle parti e potrebbe diventare economicamente più gravosa.
Non resta che attendere la definizione dei primi giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della Riforma – anticipata, come noto, al 28 febbraio 2023 –, per esprimere una valutazione complessiva sulla bontà dell’intervento legislativo de quo.
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