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PERDITA DEL BAGAGLIO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Dopo la condanna dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro due vettori low-cost per le politiche applicate in materia di bagagli a mano, le notizie per i viaggiatori non finiscono qui, è di ieri infatti l’ordinanza della Suprema Corte la quale, chiamata ad esprimersi in merito al risarcimento dei danni cagionati dallo smarrimento della valigia, ha ribadito un importante principio in materia di responsabilità del vettore.

Nello specifico la Corte si è pronunciata sui confini della responsabilità del vettore per perdita del bagaglio e sulla conseguente entità del risarcimento da riconoscere al passeggero, così come previsto dalla Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 12 del 2004, recante la materia del trasporto aereo internazionale.

La norma di riferimento

La citata Convenzione, all’art. 17 distingue in modo chiaro due ipotesi di responsabilità:

  • l’ipotesi di responsabilità del vettore in caso di morte e lesione dei passeggeri (comma 1), e
  • l’ipotesi di responsabilità derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli (comma 2).

In quest’ultima ipotesi, il successivo art. 22 pone un tetto massimo alla responsabilità della compagnia aerea equivalente alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo (unità di misura convenzionale creata dal Fondo Monetario internazionale equivalente a circa 1.067,00 euro), salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna del bagaglio al vettore.

Nel mirino: Cassazione civile , sez. VI , 21/02/2019 , ord. n. 4996

Il dubbio posto di fronte alla Suprema Corte è se il criterio di risarcimento previsto dalla norma, valga esclusivamente per i danni patrimoniali o se lo stesso possa considerarsi applicabile anche ai danni morali connessi al valore affettivo o artistico del contenuto del bagaglio smarrito.

Sul punto la Cassazione ha con chiarezza stabilito che la limitazione dei 1.000 diritti speciali di prelievo opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

Conformemente al dettato normativo dunque, la Corte ricorda come l’unico modo per superare il suddetto limite di responsabilità del vettore sia quello di ricorrere alla dichiarazione speciale di interesse alla consegna. In questo senso è bene precisare che ricade sul vettore uno specifico obbligo di informazione in riferimento alla possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione (Regolamento CE n. 899/2002) e che lo stesso non sarebbe comunque esonerato dal rispondere ai danni eccedenti i 1.000 diritti speciali di prelievo in caso di dolo o colpa grave suo o dei suoi dipendenti/incaricati.

Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte, nell’affermare che la responsabilità dei vettori aerei per la perdita dei bagagli è limitata ad Euro 1.067,00 sia per il danno materiale che per quello morale, con l’ordinanza 4996/2019 ha ricordato la legittimità della normativa dettata dalla Convenzione di Montréal la quale garantisce un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri, che non vulnera i parametri costituzionali.

La norma infatti prevede un meccanismo che consente:

  • da un lato, di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero dalla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; e
  • dall’altro lato, di garantire ai passeggeri la possibilità di tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l’apposita dichiarazione di interesse alla consegna o, in alternativa, dimostrando l’esistenza del dolo o colpa grave del vettore.

 

Area di attività: Litigation

Autore:

Dr. Luca Forcini lforcini@rinaldilawf.com