CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: LE PRINCIPALI NOVITA’ PER GLI AMMINISTRATORI E PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.
In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 38) il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 in materia di “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (il “D.Lgs. 14/2019”).
L’intero corpo di norme introdotte dal D.Lgs. 14/2019 entrerà in vigore “gradualmente”; infatti, ai sensi del primo comma, dell’art. 389, del D.Lgs. 14/2019, il decreto entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla data della sua pubblicazione, ossia il 15 agosto 2020.
Tuttavia, ai sensi del secondo comma dell’art. 389, alcune disposizioni entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: ossia il 16 marzo 2019.
Si tratta, in particolare:
- del comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. 14/2019 (in materia di Competenza);
- della Parte Seconda (Modifiche al Codice Civile);
- della Parte Terza (Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).
Nel mirino: Le modifiche al Codice Civile apportare dal D.Lgs. 14/2019
Le principali modifiche apportate al Codice Civile dalla Parte Seconda del D.Lgs. 14/2019 sono le seguenti:
- Gestione dell’impresa: la lotta alla crisi d’impresa e la salvaguardia della continuità aziendale
L’art. 375 del D. Lgs. 14/2019 (in materia di assetti organizzativi dell’impresa) oltre a modificare la rubrica dell’art. 2086 c.c. da “Direzione e gerarchia di impresa” a “Gestione dell’impresa”, introduce un secondo comma in forza del quale:
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Si tratta di un doppio binario: da una parte, il dovere di organizzarsi in modo da consentire, tra l’altro, la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, dall’altra parte, l’obbligo di attivarsi per preservare il valore del patrimonio sociale.
Parimenti, gli organi di controllo avranno il dovere di avvisare tempestivamente gli Amministratori dell’esistenza di fondati indizi di crisi: in mancanza di riscontro (sia nel caso di totale inerzia degli Amministratori sia nel caso di riscontri inadeguati), gli organi di controllo avranno l’onere di informare gli organismi di assistenza alla crisi (c.d. “procedure d’allerta”).
- Ruolo degli Amministratori nella gestione dell’impresa
L’art. 377 del D.Lgs. 14/2019 ha modificato gli articoli del Codice Civile relativi alla gestione dell’impresa per le società semplici (modificando l’art. 2257 c.c.), per le società per azioni (modificando gli articoli 2380-bis c.c. e 2409-bis c.c.), nonché per le società a responsabilità limitata (andando a modificare il primo comma dell’art. 2475 c.c.).
Per tutte le predette forme giuridiche d’impresa, l’art. 377 statuisce che la gestione dell’impresa:
- si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086 c.c., secondo comma; e
- spetta esclusivamente agli Amministratori (o al consiglio di gestione ove presente), i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
La funzione gestoria spetta dunque esclusivamente agli Amministratori e si tratta di un principio inderogabile e sottratto anche all’autonomia statutaria.
- Responsabilità degli Amministratori
In forza dell’art 378 del D.Lgs. 14/2019 vengono, inoltre, modificate le norme in materia di responsabilità degli Amministratori i quali risponderanno verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (ex art. 2476 c.c.) e il valore del danno risarcibile è quello definito – in via presuntiva – dal secondo comma dell’art. 2486 c.c.
Invero, una tale responsabilità degli Amministratori di S.r.l. è stata già (e più volte) affermata dalla nostra giurisprudenza (in applicazione analogica della responsabilità gravante sugli Amministratori di S.p.A. ai sensi dell’art. 2394 c.c.).
Ora, però, il Legislatore ha chiarito “nero su bianco” che anche gli Amministratori di S.r.l. risponderanno verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
- Estensione dell’obbligo della nomina degli Organi di Controllo nelle S.r.l.
L’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede la modifica dell’art. 2477 c.c. imponendo l’obbligo di nominare un organo di controllo o del revisore qualora venga soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
- la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società abbia superato – per due esercizi consecutivi – almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a Euro 2 milioni;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a Euro 2 milioni;
- numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 10 unità.
Le modifiche dell’art. 2477 c.c. obbligheranno, quindi, anche le piccole-medie imprese a nominare un organo di controllo o un revisore nel corso del 2019.
Infatti, in forza del terzo comma dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019, le società a responsabilità limitata e le società cooperative già esistenti al momento dell’entrata in vigore del medesimo art. 379 (16 marzo 2019) – alla ricorrenza di uno dei predetti requisiti di legge – saranno tenute, inderogabilmente, a:
- nominare l’organo di controllo o il revisore e,
- adeguare (ove necessario) l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma uno dell’art. 379 del D.Lgs.14/2019 entro nove mesi dalla entrata in vigore del testo di legge.
In proposito, il legislatore ha chiarito che, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al primo comma.
Conclusioni
A partire dal 16 marzo 2019, le società sono chiamate a recepire le modifiche apportate al Codice Civile e, in particolare:
- a valorizzare il ruolo degli Amministratori nella gestione dell’impresa; e
- ove necessario, ad adempiere all’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore, nonché di adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto.
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