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LEGGE SPAZZACORROTTI

In data 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, c.d. Legge Spazzacorrotti, in materia di “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Il testo di legge, presentato dal governo come “Spazzacorrotti” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 e, dopo un periodo di 15 giorni di vacatio legis, è entrato in vigore apportando molteplici novità in materia penale, nonché in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Alcune disposizioni in materia di prescrizione (ossia le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f)) entreranno in vigore in data 1° gennaio 2020.

Nel mirino: le modifiche apportate dalla Legge Spazzacorrotti al D.Lgs. n. 231/2001

Si segnalano, di seguito, le principali modificazioni.

(A)       Inasprimento delle sanzioni penali di alcuni reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, ossia:

  • il reato di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), per il quale, oltre la preesistente sanzione della reclusione da 6 mesi a 3 anni, è stata aggiunta «la pena è della reclusione da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»;
  • il reato di Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), per il quale la pena della reclusione (precedentemente definita da 1-6 anni) è stata incrementata alla fascia edittale da 3-8 anni;
  • il reato di Appropriazione indebita (art. 646 c.p.), per il quale la pena della reclusione (precedentemente definita fino a 3 anni) e la multa (in passato stabilita fino a Euro 1032) sono state incrementate alla pena della reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro.

 

(B)       Perseguibilità d’ufficio per i reati di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) che, fino all’entrata in vigore della Legge Spazza-corrotti erano perseguibili solo su querela di parte.

(C)      Abrogazione del reato di Millantato credito (art. 346 c.p.), con inclusione della relativa condotta illecita nel delitto di Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

(D)      Inclusione del delitto di Traffico di influenze illecite nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

(E)       Inasprimento delle sanzioni ex D.Lgs. 231 del 2001 Il comma 9, dell’art. 1 della Legge n. 3/2019 ha previsto un inasprimento delle sanzioni applicabili all’ente in caso di commissione di uno dei reati di Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione contemplati all’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare:

  • le sanzioni pecuniarie sono applicabili sino a duecento quote;
  • qualora il reato presupposto venga commesso da un soggetto apicale, possono essere applicate sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni;
  • qualora il reato presupposto venga commesso da un soggetto sottoposto, possono essere applicate sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni.

 

Ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, le nuove sanzioni non si applicheranno se prima della sentenza di primo grado l’ente:

  • si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; e
  • ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 

In tal caso, le sanzioni interdittive applicabili saranno quelle previste dall’art. 13 del D.Lgs. 231/2001 (ai sensi del quale le sanzioni hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni).

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Con la Legge Spazzacorrotti, il Legislatore sembra voler contrastare il fenomeno della corruzione, inasprendo sensibilmente le sanzioni applicabili agli enti e richiedendo alle società un sempre maggior impegno nella lotta alla corruzione.

In quest’ottica, appare necessario che gli enti rivedano i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e si dotino di programmi di compliance ad hoc volti a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Area di attività: Compliance 231

Contatti:

Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com

Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com