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SISTRI ABOLITO DAL DECRETO LEGGE N.135 DEL 14 DICEMBRE 2018

In data 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D.L. 135 del 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione” che mira a  fronteggiare – con misure di emergenza – la situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione (il “Decreto Semplificazioni”).

Tra le misure introdotte dal Decreto Semplificazioni vi è l’abolizione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Lo spreco del SISTRI secondo il Ministro dell’Ambiente

Come ricordato nel comunicato stampa del 12.12.2018 del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il SISTRI, istituito nel 2010 al fine di sostituire il sistema di gestione cartaceo, avrebbe dovuto permettere agli organi di controllo un più efficace monitoraggio dei flussi di rifiuti sul territorio nazionale.

Invero, il SISTRI non è mai stato operativo e gli operatori si sono trovati di fronte a «un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni», con pesanti ripercussioni anche in termini economici per le aziende che avevano aderito al SISTRI.

Fermo restando il fine “nobile” del SISTRI, secondo il Ministro dell’Ambiente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti «è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali, che ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi».

Nel mirino: l’articolo 6 del D.L. 135/2018 – abolizione del Sistri e ritorno al cartaceo

Visto il fallimento e lo spreco derivanti dal SISTRI, con il primo comma dell’art. 6 del Decreto Semplificazioni, il legislatore ha statuito che: «Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78

Il terzo comma dell’art. 6 del Decreto Semplificazioni precisa inoltre che «dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» tornano in vigore le norme sulla tracciabilità dei rifiuti previgenti alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205 del 2010.

Pertanto, nell’attesa di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il sistema cartaceo.

Uno sguardo al futuro

Al momento, non vi sono indicazioni univoche, ma ciò che è certo, secondo il dettato normativo, è che il nuovo Sistri sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e dovrebbe consistere in un nuovo sistema di digitalizzazione informativa di tutti gli adempimenti ambientali e, da quanto affermato dal Ministro Costa, consisterà «in una sorta di Sistri 2.0 –- che digitalizzi l’intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico».

Area di attività: Ambiente

Contatti:

Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com

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