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BREXIT, LE MISURE URGENTI ADOTTATE DALL’ITALIA IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA SENZA ACCORDO

Mentre nel Regno Unito, malgrado l’avvicinarsi del termine (12 aprile 2019) fissato dall’Unione Europea, il dibattito sulla Brexit si complica e il Parlamento inglese sembra non aver trovato ancora una quadra sull’esito da dare al percorso intrapreso a seguito del referendum del 23 giugno 2016; il 26 marzo è entrato in vigore in Italia il d.l. n. 22/2019 contente le misure urgenti adottate dal nostro Paese in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza un accordo.

Nel dettaglio il decreto legge introduce disposizioni riguardanti vari temi, dalle misure per garantire la stabilità finanziaria alle disposizioni per la tutela dei cittadini italiani, l’obiettivo è quello di correre al riparo dalle possibili conseguenze e ripercussioni negative causate dall’attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dell’accordo per il recesso dall’Unione europea approvato dal Consiglio europeo lo scorso 25 novembre 2018.

Nel mirino: il d.l. 22/2019

  • Misure per garantire la stabilità finanziaria

Successivamente alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, le banche inglesi che svolgono la loro attività sul territorio dello Stato potranno continuare a farlo previa notifica alla Banca d’Italia. Per quanto concerne le attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, queste saranno ammesse limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data del recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

Ulteriori limiti sono poi previsti per le banche e le imprese inglesi che prestano servizi e attività di investimento, a tal proposito infatti sarà ammesso l’esercizio dell’attività solo nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali così come definiti dal T.U.F. ed esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati Otc (over the counter) in essere alla data del recesso del Regno Unito.

Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica inglesi che intenderanno continuare ad operare nel territorio italiano oltre il periodo transitorio (18 mesi successivi alla data del recesso) dovranno presentare alle autorità competenti, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data del recesso, un’istanza per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività o per la costituzione di un intermediario italiano.

Per quanto invece attiene ai servizi di investimento prestati da soggetti inglesi, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio, questa tipologia di attività dovrà cessare entro la data di recesso, tuttavia, per non recare pregiudizio ai clienti, saranno fatte salve tutte le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, entro e non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data del recesso, naturalmente osservando i termini di preavviso previsti per lo scioglimento dei contratti.

A tutela dei depositanti e degli investitori, le banche e gli istituti inglesi operanti nel territorio dello Stato, a partire dalla data del recesso, si considereranno ex lege aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti previsti dal T.U.B. ed ai sistemi di indennizzo disciplinati dal T.U.F.

Il decreto legge detta inoltre la disciplina relativa alle banche, imprese di investimento, istituti ed intermediari finanziari aventi sede legale in Italia e che, alla data del recesso, operano sul territorio del Regno Unito, anche in questo caso, si prevede una notifica alle autorità competenti entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data del recesso con possibilità di continuare ad operare nel territorio del Regno Unito previa istanza per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

Specifiche misure vengono infine dettate anche in ambito assicurativo, nello specifico le imprese inglesi operanti in questo settore, dalla data del recesso saranno cancellate dall’Elenco delle imprese UE previsto dal Codice delle assicurazioni private. Anche in questo caso, al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati ed aventi diritto a prestazioni assicurative, il decreto legge ammette la prosecuzione nel periodo transitorio di tutte quelle attività relative alla gestione dei contratti e delle coperture ancora in corso alla data del recesso. Tali imprese, dovranno inoltre presentare all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un apposito piano contente le misure di gestione dei contratti e delle coperture in corso.

  • Disposizioni per la tutela dei cittadini

Per i cittadini del Regno Unito iscritti all’anagrafe ed in possesso della carta di soggiorno rilasciata ex artt. 10 e 17 del d.lgs. 30/2007, si prevede la possibilità di chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Condizione per il rilascio del permesso sarà l’aver maturato, alla data di recesso del Regno Unito, almeno 5 anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale, in caso contrario, si potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno “per residenza” valido 5 anni e rinnovabile alla scadenza. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2021, in caso di No Deal, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea saranno applicate le disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione. Al fine poi di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, continuerà ad essere applicato, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Per far fronte infine alle necessità dei servizi consolari, dettate dall’inedito scenario di un’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza un accordo, il decreto legge autorizza alcune spese sia per incrementare la tempestività e l’efficacia dei servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sia per rendere più adeguati gli immobili utilizzati come sedi degli uffici consolari nel Regno Unito.

  • Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali

Una Brexit senza accordo, genererebbe anche il problema di sostituire l’attuale partecipazione del Regno Unito alla Banca Europea per gli Investimenti, istituzione finanziaria europea il cui obiettivo è quello di fornire i mezzi economici necessari per la realizzazione dei progetti conformi agli obiettivi dell’Unione Europea. In questo senso, l’Italia, attraverso il decreto legge, viene autorizzata a sostituire parte del capitale britannico della BEI. Nello specifico la quota di capitale sottoscritta dal nostro Paese nella BEI passerà dal 16,1 al 19,2 per cento.

Con il d.l. n. 22/2019 entrato in vigore ieri dunque, l’Italia sta recependo l’invito delle Istituzioni europee ad adottare tutte le misure necessarie per contribuire a mitigare l’impatto significativo che una Brexit senza accordo potrebbe avere sugli Stati membri dell’Unione Europea.

Considerato infatti che il Regno Unito, come ha ricordato il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, continua ad avere a disposizione un ventaglio di ipotesi differenti tra loro ovvero “una scelta tra un accordo, un mancato accordo, una proroga lunga o revocare l’articolo 50”, non è facile avanzare alcuna previsione certa sull’esito del lungo percorso che i britannici hanno intrapreso a seguito del referendum del 23 giugno 2016. È per tali incertezze e per la necessità di garantire comunque una stabilità tra i Paesi dell’Unione, indipendentemente dalle scelte che Westminster farà, che il decreto legge adottato dal Presidente della Repubblica acquisisce un rilievo pratico assieme alle altre misure nazionali ed europee che sono state e che verranno messe in campo nelle prossime settimane.

Autore: Dr. Luca Forcini lforcini@rinaldilawf.com