I criteri di imputazione della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
✒ RASS compliance team: avv. Maria Luisa Muserra – avv. Sofia Zuffi
Con la sentenza 31 gennaio 2024 n. 4210, ancora una volta, la Corte di Cassazione, sezione III penale, si sofferma sui criteri di imputazione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e conferma la responsabilità dell’ente.
Il caso: una squadra di quattro operai era intenta alla sostituzione di un nastro trasportatore utilizzato per canalizzare del materiale destinato alla fusione all’interno di un silos e l’infortunio è occorso all’unico operaio presente sulla sommità del silos a seguito del transito di una componente del carroponte condotto da un altro componente della squadra: si è trattato di lesioni gravissime che hanno comportato un’invalidità permanente del 75%.
Nella sentenza, la Corte ripercorre i criteri di imputazione della responsabilità degli enti che riassumiamo di seguito.
L’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. 231/2001 è una fattispecie complessa che presuppone:
- l’esistenza del reato presupposto;
- l’interesse o il vantaggio per l’ente, criteri eterogenei concorrenti ed alternativi tra loro.
L’interesse a una determinata condotta è valutabile ex ante (all’atto della commissione del fatto) secondo una valutazione soggettiva.
Il vantaggio derivante da una determinata condotta è invece valutabile ex post, valutando gli effetti concretamente derivanti dalla condotta.
Per i reati colposi (lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), la Corte di Cassazione ribadisce che:
- l’interesse ricorre “quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento”: in sostanza, la condotta ha il fine di realizzare un profitto (a prescindere dal suo concreto conseguimento);
- il vantaggio ricorre “qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”: in sostanza, l’accertamento che dalla condotta sia derivato un concreto vantaggio per l’ente a prescindere dalla circostanza che la condotta non abbia avuto ad origine tale fine;
- la circostanza che l’interesse non fosse significativo o che il vantaggio ottenuto sia esiguo non esclude la responsabilità amministrativa dell’ente e non è necessario che si tratti di violazioni sistematiche, potendo anche una sola condotta isolata far sorgere la responsabilità dell’ente;
- l’ente è responsabile per la c.d. colpa di organizzazione ossia per non aver predisposto delle misure preventive idonee ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
Nel caso esaminato dalla Corte, al fine di non intralciare le attività produttive, le attività di manutenzione erano state programmate di notte (con conseguente minore visibilità) e con personale ridotto e si è censurata l’omessa formazione dei lavoratori addetti alla manutenzione, la mancanza di procedure operative e adeguata segnaletica di pericolo di pericolo (divieti di accesso) e la carenza di valutazione del rischio connesso alle attività manutentive: la condotta punita dalla Corte è consistita dunque nel svolgere le attività “in modo più rapido e meno costoso”.
È di tutta evidenza che, per la gestione dei rischi, occorre valutare ex ante le misure protettive più adeguate e predisporre e attuare specifici modelli di organizzazione e gestione.
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La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.