Cambio del datore di lavoro: quali sono gli adempimenti?
RASS Compliance team: avv. Maria Luisa Muserra – avv. Sofia Zuffi
È noto che il datore di lavoro abbia, ai sensi della normativa sulla sicurezza, una posizione di garanzia e l’obbligo di gestire i rischi presenti nei luoghi di lavoro, impegnandosi a:
- evitare i pericoli;
- combattere ed eliminare i rischi alla fonte;
- valutare correttamente i rischi residui, tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare coerentemente la prevenzione.
In sostanza, l’obbligo di gestire i rischi si traduce nell’impegno ad azzerare o, quanto meno, minimizzare i rischi.
Cosa succede quando cambia il datore di lavoro? Con sentenza n. 8282 del 26 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che è “preciso onore del garante in carica intervenire fin dal momento in cui abbia assunto il ruolo ad emendare le eventuali carenze che possano mettere in pericolo la sicurezza”.
Dunque, in caso di carenze del DVR, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad intervenire per colmare tali carenze, effettuando un’accurata analisi della gestione dei rischi e delle misure di prevenzione necessarie.
Nel caso esaminato dalla Corte, il nuovo datore di lavoro lamentava di essere subentrato da poco nella posizione di garanzia e di non aver redatto personalmente il DVR carente e aveva invocato a sua difesa l’applicazione dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008 in forza del quale l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio deve essere effettuato immediatamente alla ricorrenza di alcune specifiche situazioni (modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e/o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, agli esiti della sorveglianza sanitaria e a seguito di infortuni rilevanti).
La difesa è stata del tutto disattesa dalla Corte che ha confermato la responsabilità del nuovo datore di lavoro per aver omesso di valutare compiutamente il rischio di interferenza tra personale a piedi e mezzi semoventi e per non aver adottato misure adeguate (il caso riguardava l’infortunio di un trasportatore investito da un muletto durante le operazioni di scarico).
Nei reati omissivi colposi, quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone in tempi diversi, il nesso causale con la condotta omissiva del nuovo garante non viene escluso dall’omissione precedente. Il garante in carica deve intervenire per emendare eventuali carenze che possano mettere in pericolo la sicurezza, fin dal momento dell’assunzione del ruolo.
Il principio: “l’obbligo del nuovo datore di intervenire per colmare le carenze è generale e connesso all’assunzione del ruolo di garante, a prescindere dall’ipotesi di aggiornamento del DVR prevista dall’art. 29 D.Lgs. 81/2008”.
La conclusione: il nuovo datore di lavoro non può limitarsi a prendere visione del DVR né pensare di essere esente da responsabilità perché non coinvolto nella gestione precedente, ma deve accertare l’eventuale sussistenza di carenze e farsi carico della gestione dei rischi ab origine.
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