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CLAIMS MADE

Autore: Avv. Luca Marasco

Lo stato dell’arte

Come noto, ai sensi dell’art. 1882 c.c. “l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Una delle principali caratteristiche del contratto assicurativo è l’aleatorietà, che consiste nella circostanza che il vantaggio auspicato dalle parti dipende da eventi imprevedibili che esse stesse non possono controllare. La prestazione assicurativa è pertanto solo eventuale, condizionata al verificarsi del sinistro. In assenza di aleatorietà, il contratto assicurativo non potrà che essere dichiarato nullo.

Un particolare, quanto diffuso, tipo di contratto assicurativo è quello sulla responsabilità civile di cui all’art. 1917 c.c., che stabilisce che “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo”, che copre i sinistri avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, anche se tali sinistri vengano denunciati al proprio assicuratore ben oltre il suddetto periodo di copertura assicurativa (c.d. “loss occurrence”, cioè “ad insorgenza del danno”).

Nel mirino: le clausole “claims made

La prassi commerciale ha, tuttavia, sviluppato le c.d. clausole “claims made”, cioè “a richiesta fatta”, che coprono i sinistri denunciati durante la vigenza della polizza.

In particolare, le clausole claims made c.d. pure coprono tutte le richieste risarcitorie denunciate nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito (pertanto, anche relative a fatti anteriori o posteriori alla stipula del contratto). Invece, quelle impure o miste prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di validità del contratto.

Con riferimento a tali clausole, la giurisprudenza ha dato vita a un articolato dibattito, che al momento è culminato in ben due pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: la n. 9140/2016 e la n. 22437/2018.

Con la prima pronuncia è stato stabilito che la clausola claims made inserita nelle condizioni generali del contratto di assicurazione per la responsabilità civile dei professionisti, in quanto deputata a stabilire quali siano i sinistri indennizzabili, concorre a delimitare l’oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità dell’assicuratore, di guisa che non può considerarsi vessatoria e, pertanto, non richiede la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. Nondimeno, tale clausola può essere dichiarata nulla per difetto di causa laddove il giudice accerti che essa determini l’assenza di aleatorietà del contratto, oppure laddove sia applicabile la disciplina del consumatore, per il fatto di determinare, a scapito del consumatore medesimo, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Con la seconda pronuncia è stato specificato che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c. consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni. In ragione di ciò, la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).

Ne consegue che in tali ipotesi il Giudice può intervenire anche in senso modificativo o integrativo sullo statuto negoziale, potendo anche applicare lo schema legale di cui alla formula loss occurrence.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 5259/2021 del 25 febbraio 2021  

Proprio in relazione a tale ultimo punto, la Corte di Cassazione, ribadendo i suesposti principi di diritto, ha di recente evidenziato che l’accertamento della nullità di una clausola claims made non comporta automaticamente l’applicazione dello schema legale di cui alla formula loss occurrence.

Nel caso di specie, infatti, la Corte di Appello aveva accertato la nullità di una clausola claims made impura inserita all’interno di un contratto di assicurazione della responsabilità professionale sanitaria, in quanto, a parere della Corte territoriale, la durata annuale della polizza, unitamente alla facoltà di recesso senza giusta causa in capo all’assicuratore e all’onere di denuncia del sinistro in capo all’assicurato entro dodici mesi dalla cessazione del contratto, azzeravano l’alea contrattuale, “consentendo alla società assicurativa di lucrare il premio senza assunzione di un rischio effettivo”. Basti pensare, in tal senso, che in ambito sanitario i danni spesso si manifestano a distanza di anni dal sinistro e, pertanto, la relativa richiesta di risarcimento viene inoltrata ben oltre un anno dal fatto illecito. In tali ipotesi, il professionista difficilmente godrebbe della copertura assicurativa.

Per l’effetto della accertata nullità, tuttavia, la Corte di Appello applicava automaticamente il regime della loss occurrence, senza indagare l’effettiva volontà delle parti e senza tentare di modificare o integrare il contratto con una valida clausola claims made, alternativa a quella dichiarata nulla.

A seguito di impugnazione, la Corte di Cassazione ha quindi censurato tale automatismo, affermando che “il Giudice territoriale avrebbe dovuto indagare tra i differenti modelli di clausola “claims made” rinvenibili nell’ordinamento ed individuare quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi dei contraenti”.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha rimesso la causa al giudice del rinvio affinché provveda alla ricostruzione della effettiva volontà delle parti, emendata da quella specifica clausola nulla, ma comunque tendente ad escludere il regime della loss occurrence.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.