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TABELLE MILANESI, EDIZIONE 2021

Autori: Avv. Maria Rosa Galletti e Avv. Laura Stanga

Con comunicazione del 10 marzo 2021 l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha pubblicato le nuove Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2021, contenente una significativa novità rispetto a quelle precedenti, l’ultima delle quali pubblicata nel 2018.

L’Osservatorio ha recepito, infatti, il recente, ma già prevalente, orientamento della Suprema Corte secondo cui, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la voce del danno morale deve mantenere la propria autonomia e non è conglobabile nell’unitaria voce del danno biologico.

Ad avviso della Corte di Cassazione, il principio che postula l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico si fonda sul fatto che il primo, diversamente dal secondo, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Come noto, le previgenti Tabelle, nella quinta colonna, incorporavano nella quantificazione del danno biologico anche il danno morale (valorizzato quale “aumento” in terza colonna), offrendo poi al Giudicante la possibilità di applicare a tale voce unitaria un aumento personalizzato.

Tale liquidazione unitaria aveva dato origine a numerose pronunce di merito che prevedevano una automatica liquidazione del danno morale al ricorrere del danno biologico, con applicazione dell’importo previsto dalla quinta colonna delle Tabelle.

Nel mirino: le novità

Ebbene, la Corte di Cassazione, con una serie di arresti, ha criticato la suddetta impostazione e negato l’automatica risarcibilità del danno morale, statuendone la necessaria allegazione e prova, anche per presunzioni.

Ecco allora che l’Edizione 2021 delle Tabelle milanesi, in ossequio a tale orientamento di legittimità, ha visto l’aggiunta nella quinta colonna della Tabella dell’indicazione dell’importo monetario di ciascuna delle citate componenti, ossia del danno biologico e del danno morale, aggiornandone anche la relativa terminologia in “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”.

È stato conseguentemente aggiornato anche il modello di quesito medico legale, prevedendo che il C.T.U. offra al Giudicante tutti quegli elementi utili per accertare il ricorrere di entrambe le voci di danno.

In particolare, il quesito prevede ora che il CTU precisi, in relazione all’invalidità sia temporanea che permanente:

  1. se il soggetto sia o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”;
  2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;
  3. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall’eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
  4. se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;
  5. la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell’ausilio di terzi;
  6. gli ulteriori elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;

Alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), il C.T.U. dovrà indicare in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima.

Infine, sono stati aggiornati i valori di liquidazione del danno non patrimoniale per la morte di un congiunto: tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell’1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138 del periodo gennaio 2018 – gennaio 2021).
Di conseguenza, la nuova forbice risarcitoria per la morte di un parente è:

  • da Euro 168.250 (Euro 165.960 x 1,38%) a Euro 336.500 (precedentemente: Euro 331.920) per la morte di un genitore, di un figlio, del coniuge o del convivente:
  • da Euro 351 a Euro 146.119 (precedentemente rispettivamente da Euro 24.020 ad Euro 144.130) per la morte di un fratello, di un nonno o di un nipote.

In conclusione, le apprezzabili novità si inseriscono nel solco del collaudato sistema risarcitorio approntato dal Tribunale di Milano, recependo i recenti orientamenti della Corte di Cassazione e attualizzando le poste risarcitorie, al fine di disincentivare richieste economiche ingiustificate da parte dei danneggiati, il cui danno morale (o meglio, la liquidazione del danno morale) non sarà più automaticamente considerato parte del danno biologico.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.