I REATI AGROALIMENTARI: IL LEGISLATORE CI RIPENSA

Autori: Avv. Maria Luisa Muserra, Avv. Sofia Zuffi
I REATI AGROALIMENTARI: IL LEGISLATORE CI RIPENSA
Il 26 marzo 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625.
L’art. 18 del D.Lgs. n. 27 del 2021, nel suo testo originario, prevedeva l’abrogazione di numerose disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare, eliminando di fatto una tutela sanzionatoria penale e amministrativa in caso di violazione delle norme a presidio della sicurezza alimentare.
Con un colpo di coda, il legislatore ci ha ripensato e, a seguito del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, è stato emanato il Decreto Legge n. 42 del 22 marzo 2021 recante “misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24.03.2021 ed entrato in vigore il 25.03.2021.
Quindi, poco prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 27 del 2021 (diremmo al fotofinish), è stata già modificata la disciplina delle abrogazioni che avrebbe introdotto il predetto decreto legislativo: tutto ciò al fine (come si legge nelle premesse del D.L. n. 42 del 2021) “di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori”.
Nel mirino: alcune norme della Legge n. 283 del 1962 non oggetto di abrogazione
Per effetto dell’art. 1, lettera a) del D.L. n. 42 del 2021 sono fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Continueranno quindi ad essere applicate sanzioni in caso di violazione:
- del divieto – ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 283 del 1962 – d’impiego nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare o distribuire per il consumo sostanze alimentari:
- private (anche in parte) dei propri elementi nutrivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione (fatte salve eventuali norme o regolamenti speciali);
- in cattivo stato di conservazione o con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti o insudiciate, in stato di alterazione o nocive, anche se a seguito di trattamenti atti a mascherarne l’alterazione;
- adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione designata o richiesta;
- colorate artificialmente in mancanza di autorizzazione o senza l’osservanza delle prescrizioni di legge (incluse le indicazioni della colorazione);
- con l’aggiunta di additivi chimici in mancanza di autorizzazione o senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
- che contengano residui di prodotti (usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate) tossici per l’uomo, senza autorizzazione o l’osservanza dei limiti di tolleranza o dell’arco temporale da rispettarsi prima dell’immissione al consumo;
- delle prescrizioni dell’art. 8 della Legge n. 283 del 1962 sull’etichettatura e sulle informazioni da fornirsi per i prodotti alimentari e le bevande confezionate: si tratta – tra l’altro – dell’indicazione a carattere leggibile ed indelebile, della denominazione del prodotto, della sede dell’impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, del quantitativo netto del prodotto o della bevanda, della data di confezionamento;
- del divieto di detenzione nei locali di lavorazione di alimenti e bevande (e locali contigui) sostanze il cui impiego non è consentito nella produzione di alimenti e bevande (art. 9 della Legge n. 283 del 1962);
- del divieto di utilizzo di coloranti non autorizzati per la carta o gli imballaggi destinati ad avvolgere sostanze alimentari (nonché oggetti d’uso personale e domestico);
- del divieto – ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 283 del 1962 di produrre, detenere per il commercio, porre in commercio o usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:
- di piombo, zinco o leghe con percentuali superiori al 10% di piombo o che siano stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell’1% o che siano saldati con lega di stagno-piombo (con contenuti superiori ai limiti consentiti);
- rivestiti internamente con strati (vetrificati, verniciati o smaltati) che cedano piombo (a seguito del contatto per 24 ore con soluzioni di acido acetico all’1 per cento);
- costituiti da materiale contenente più di 3 centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
- di materie plastiche o altri prodotti che possano cedere sapori od odori o modifichino le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.
- del divieto di introdurre nel territorio della Repubblica sostanze per l’alimentazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla legge (art. 12, Legge n. 283 del 1962);
- del divieto ex art. 13 della Legge n. 283 del 1962 di offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.
La tutela penale e amministrativa reintrodotta dal D.L. n. 42 del 2021
Il Decreto Legge n. 42 del 2021 ha altresì fatto salva la previsione dell’art. 12-bis della Legge n. 283 del 1962 in forza del quale:
“Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande”.
Le pene accessorie previste dal suddetto articolo 12 si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.
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Area di attività: Compliance – Regulatory
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