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IA e sicurezza sul lavoro: cosa dice l’art. 42 del D.Lgs. 179/2026

Di cosa si tratta?

L’art. 42 del D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, è dedicato a «Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» e contempla diversi utilizzi di sistemi di IA potenzialmente sensibili per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Cosa prevede l’art. 42

  • comma 1: il Ministero del lavoro, nell’ambito delle competenze del D.Lgs. 81/2008, assicura il coordinamento delle misure affinché l’introduzione e l’uso dell’IA rispettino la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • comma 2: l’uso di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
  • comma 3: il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi all’uso dell’IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
  • comma 4: il Ministero promuove l’uso responsabile dell’IA anche come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, in raccordo con l’INL e altri organismi istituzionali.

Per le imprese contano soprattutto i commi 2 e 3.

Dove l’IA incide sulla sicurezza

La norma non fa esempi. Per rendere l’idea, si possono ipotizzare i seguenti utilizzi di sistemi IA che, incidendo su organizzazione, ritmi o decisioni rilevanti per la sicurezza, andranno valutati nel DVR:

  • magazzini automatici e logistica: interferenze tra robot e operatori, ritmi di lavoro con effetti su stress, carichi e posture;
  • impianti e linee produttive i cui parametri di processo sono regolati in autonomia da sistemi di IA, con possibili effetti sulla manutenzione;
  • turni e prestazioni definiti da algoritmi di assegnazione dei compiti e di monitoraggio della produttività, già diffusi nei call center, nelle consegne e nei trasporti;
  • carrelli e mezzi con guida assistita.

 

L’IA come strumento di prevenzione

Il comma 4 promuove l’IA come strumento di prevenzione ed è un compito del Ministero, non un obbligo del datore di lavoro. La norma non riporta esempi; si può ipotizzarne l’utilizzo nei seguenti casi:

  • videoanalisi per rilevare la mancanza dei DPI o l’ingresso in aree interdette;
  • manutenzione predittiva, cioè l’analisi dei dati dei sensori per prevedere guasti e fermi prima che diventino un rischio;
  • sensori per rilevare cadute, esposizione a sostanze, caldo, rumore o prossimità con i mezzi;
  • analisi di near miss.

 

Attenzione però: l’uso di videoanalisi potrebbe aumentare il controllo sui lavoratori o incidere sui ritmi, con necessità di estendere la verifica sulla liceità dell’utilizzo di tale strumento a profili privacy e giuslavoristici. Inoltre, se i dati fossero utilizzati per decisioni relative al rapporto di lavoro, entrerebbe in gioco l’art. 41 del D. Lgs. 179/2026 che non consente decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati.

Cosa fare?

I primi quattro passi:

  • mappare i sistemi di IA in uso in azienda e chiedersi, per ciascuno, che cosa cambia nell’organizzazione del lavoro, nei ritmi e nelle decisioni rilevanti per la sicurezza;
  • verificare se il DVR ne tiene conto: se no, va aggiornato, coinvolgendo RSPP, medico competente e RLS;
  • valutare la formazione: il comma 3 parla di rischi specifici e di misure adottate; quindi, serve una formazione specifica e non generalista;
  • in caso di sistemi di videoanalisi o monitoraggi, verificare gli impatti privacy e giuslavoristici.

La lezione

L’art. 42 non introduce i sistemi di IA come rischi a sé stanti e non rivoluziona il DVR: lo allarga. L’uso di sistemi IA va mappato e il DVR integrato conseguentemente.

Fonti: D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, art. 42 (G.U. n. 234 dell’8 ottobre 2026) · D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 28 e 29

Le considerazioni che precedono hanno natura informativa, non possono essere intese come consulenza legale e non sostituiscono l’esame dei singoli casi concreti.

DOMANDE FREQUENTI
L'art. 42 introduce un «rischio IA» autonomo?

No. L’uso dei sistemi di IA che incidono su organizzazione del lavoro, ritmi, modalità di esecuzione o decisioni rilevanti per la sicurezza si valuta nell’ambito della valutazione dei rischi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (art. 42, comma 2). È esteso il perimetro delle valutazioni esistenti.

Il datore di lavoro deve formare i lavoratori sull'IA?

Sì, ma sui rischi specifici legati all’uso dell’IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate (art. 42, comma 3). Una formazione generale sull’IA, per quanto utile, non basta da sola a soddisfare questo obbligo.

Il comma 4 impone alle aziende di usare l'IA per la prevenzione?

No. Il comma 4 attribuisce al Ministero del lavoro il compito di promuovere l’uso responsabile dell’IA anche come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, in raccordo con l’INL e altri organismi istituzionali. Non pone obblighi a carico del datore di lavoro.

Sono previste sanzioni specifiche?

Nel testo dell’art. 42 non risultano sanzioni proprie. Il rischio è indiretto: una valutazione dei rischi che non tiene conto dell’IA, o una formazione carente, restano questioni da valutare secondo le regole ordinarie del D.Lgs. 81/2008.

Maria Luisa Muserra
Partner di RASS Studio Legale
Team Corporate Compliance 231 & Regulatory
Diritto dell’Ambiente e Sicurezza