IA e sicurezza sul lavoro: cosa dice l’art. 42 del D.Lgs. 179/2026
Di cosa si tratta?
L’art. 42 del D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, è dedicato a «Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» e contempla diversi utilizzi di sistemi di IA potenzialmente sensibili per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Cosa prevede l’art. 42
- comma 1: il Ministero del lavoro, nell’ambito delle competenze del D.Lgs. 81/2008, assicura il coordinamento delle misure affinché l’introduzione e l’uso dell’IA rispettino la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- comma 2: l’uso di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- comma 3: il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi all’uso dell’IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- comma 4: il Ministero promuove l’uso responsabile dell’IA anche come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, in raccordo con l’INL e altri organismi istituzionali.
Per le imprese contano soprattutto i commi 2 e 3.
Dove l’IA incide sulla sicurezza
La norma non fa esempi. Per rendere l’idea, si possono ipotizzare i seguenti utilizzi di sistemi IA che, incidendo su organizzazione, ritmi o decisioni rilevanti per la sicurezza, andranno valutati nel DVR:
- magazzini automatici e logistica: interferenze tra robot e operatori, ritmi di lavoro con effetti su stress, carichi e posture;
- impianti e linee produttive i cui parametri di processo sono regolati in autonomia da sistemi di IA, con possibili effetti sulla manutenzione;
- turni e prestazioni definiti da algoritmi di assegnazione dei compiti e di monitoraggio della produttività, già diffusi nei call center, nelle consegne e nei trasporti;
- carrelli e mezzi con guida assistita.
L’IA come strumento di prevenzione
Il comma 4 promuove l’IA come strumento di prevenzione ed è un compito del Ministero, non un obbligo del datore di lavoro. La norma non riporta esempi; si può ipotizzarne l’utilizzo nei seguenti casi:
- videoanalisi per rilevare la mancanza dei DPI o l’ingresso in aree interdette;
- manutenzione predittiva, cioè l’analisi dei dati dei sensori per prevedere guasti e fermi prima che diventino un rischio;
- sensori per rilevare cadute, esposizione a sostanze, caldo, rumore o prossimità con i mezzi;
- analisi di near miss.
Attenzione però: l’uso di videoanalisi potrebbe aumentare il controllo sui lavoratori o incidere sui ritmi, con necessità di estendere la verifica sulla liceità dell’utilizzo di tale strumento a profili privacy e giuslavoristici. Inoltre, se i dati fossero utilizzati per decisioni relative al rapporto di lavoro, entrerebbe in gioco l’art. 41 del D. Lgs. 179/2026 che non consente decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati.
Cosa fare?
I primi quattro passi:
- mappare i sistemi di IA in uso in azienda e chiedersi, per ciascuno, che cosa cambia nell’organizzazione del lavoro, nei ritmi e nelle decisioni rilevanti per la sicurezza;
- verificare se il DVR ne tiene conto: se no, va aggiornato, coinvolgendo RSPP, medico competente e RLS;
- valutare la formazione: il comma 3 parla di rischi specifici e di misure adottate; quindi, serve una formazione specifica e non generalista;
- in caso di sistemi di videoanalisi o monitoraggi, verificare gli impatti privacy e giuslavoristici.
La lezione
L’art. 42 non introduce i sistemi di IA come rischi a sé stanti e non rivoluziona il DVR: lo allarga. L’uso di sistemi IA va mappato e il DVR integrato conseguentemente.
Fonti: D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, art. 42 (G.U. n. 234 dell’8 ottobre 2026) · D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 28 e 29
Le considerazioni che precedono hanno natura informativa, non possono essere intese come consulenza legale e non sostituiscono l’esame dei singoli casi concreti.
DOMANDE FREQUENTI
No. L’uso dei sistemi di IA che incidono su organizzazione del lavoro, ritmi, modalità di esecuzione o decisioni rilevanti per la sicurezza si valuta nell’ambito della valutazione dei rischi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (art. 42, comma 2). È esteso il perimetro delle valutazioni esistenti.
Sì, ma sui rischi specifici legati all’uso dell’IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate (art. 42, comma 3). Una formazione generale sull’IA, per quanto utile, non basta da sola a soddisfare questo obbligo.
No. Il comma 4 attribuisce al Ministero del lavoro il compito di promuovere l’uso responsabile dell’IA anche come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, in raccordo con l’INL e altri organismi istituzionali. Non pone obblighi a carico del datore di lavoro.
Nel testo dell’art. 42 non risultano sanzioni proprie. Il rischio è indiretto: una valutazione dei rischi che non tiene conto dell’IA, o una formazione carente, restano questioni da valutare secondo le regole ordinarie del D.Lgs. 81/2008.
Maria Luisa Muserra
Team Corporate Compliance 231 & Regulatory
Diritto dell’Ambiente e Sicurezza