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L’ACCERTAMENTO DELLA CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

L’ACCERTAMENTO DELLA CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

Il punto

Con ordinanza n. 24754 del 25.8.2026 (“Ordinanza”), la Cassazione ha esteso i poteri di accertamento del Giudice Delegato (nella verifica dello stato passivo) e del Tribunale (nell’opposizione allo stesso) in relazione ad un credito nascente da un finanziamento bancario che la Curatela assume concesso con una condotta illecita.

Il caso

Il Giudice Delegato ha respinto l’istanza di ammissione al passivo di una cessionaria di un credito derivante da un finanziamento bancario concesso alla fallita. Rilevata la perdurante e risalente insolvenza, il Giudice Delegato ha ritenuto che l’illiceità della condotta della banca non consentisse di ottenere, ex art. 2035 c.c., la restituzione del credito abusivamente concesso. La cessionaria ha quindi proposto opposizione allo stato passivo, accolta parzialmente con decreto dal Tribunale, che ha ammesso al chirografo il credito, escludendo di poter accertare incidentalmente le condotte abusive della banca: (a) perché relative a soggetti assenti in giudizio e (b) perché il giudizio ex art. 99 l. fall. esclude la possibilità di cumulare domande di accertamento e di condanna, da trattare secondo il rito ordinario. Con ricorso principale, la cessionaria ha chiesto la cassazione del decreto, mentre la procedura fallimentare ha proposto ricorso incidentale.

La decisione della Cassazione

L’Ordinanza, accogliendo il ricorso incidentale e sovvertendo la pronuncia del Tribunale, chiarisce le conseguenze concorsuali dell’abusiva concessione del credito, che non determina solo una responsabilità risarcitoria della banca ma si estende al credito insinuato. Alla luce di quanto sopra, il Giudice Delegato e il Tribunale devono esaminare tutti i fatti relativi all’esistenza del credito, compresa l’illiceità della condotta della banca. Da tale verifica derivano:

  • l’accertamento incidentale dell’illecito, basato anche su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti
  • l’eventuale nullità del finanziamento per violazione di norme imperative,
  • l’eventuale applicabilità dell’art. 2035 c.c. e
  • l’opponibilità di tali vizi al cessionario.

Peraltro, non ogni finanziamento concesso ad un’impresa insolvente è nullo, né ogni somma erogata è irripetibile, dovendosi accertare le circostanze dell’erogazione e la qualificazione giuridica della condotta della banca.

La lezione

La decisione in esame supera l’affermazione della non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti – avvertita da Cass., S.U., 19.12.2007, n. 26724 e ribadita da Cass. 11.6.2026, n. 19276 – registrando un fenomeno di trascinamento del principio di buona fede sul terreno del giudizio di validità dell’atto, “una tendenza evolutiva […] effettivamente presente in diversi settori della legislazione speciale, ma […] un conto è una tendenza altro conto è un’acquisizione” (p. 23 di Cass., S.U., 19.12.2007, n. 26724). Ora, con l’Ordinanza, il giudizio di validità diventa centrale nel contenzioso dei crediti bancari insinuati nelle procedure concorsuali, (i) potendo la banca, eccepire, allegando elementi idonei a sostenere, anche in via indiziaria, la non consapevolezza dello stato di insolvenza e la mancanza di nesso tra l’erogazione del credito e l’aggravamento del dissesto, la validità del titolo del finanziamento e, quindi, la ripetibilità della prestazione; (ii) dovendo, la banca e il suo cessionario, dimostrare non solo la continuità formale della titolarità del credito, ma anche contrastare le eccezioni relative alla genesi del finanziamento e, (iii) dovendo il Giudice della verifica effettuare un controllo sostanziale sul titolo azionato.

Fonte: Cass. Civ. Sez. I 25 agosto 2026 n. 2475

Sergio Sisia
Team - Restructuring & Turn Around