IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – IN ATTESA DEL 14 NOVEMBRE
Il 14 novembre 2018 scadrà il termine entro il quale il Governo dovrà licenziare il nuovo progetto del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155, ora all’esame dei Ministeri economici (Sviluppo economico-Mef-Ministero della Giustizia); inizierà quindi l’iter di approvazione parlamentare, che deve concludersi entro metà gennaio.
Si tratta di 390 articoli suddivisi nelle seguenti quattro parti: I. Codice della crisi e dell’insolvenza (artt. da 1 a 373); II. Modifiche al codice civile (artt. da 374 a 383); III. Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. da 384 a 387); IV. Disposizioni finali e transitorie (artt. da 388 a 390).
L’entrata in vigore del decreto è prevista decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 27, co. 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
Sempre trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta è prevista l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
Accanto alla riforma sistematica e organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, l’obiettivo è quello di soddisfare esigenze di certezza del diritto, che postulano un sufficiente grado di prevedibilità della decisione del giudice, e il miglioramento dell’efficienza del sistema economico al fine di renderlo più competitivo anche nell’ambito internazionale.
In primo luogo troviamo nel decreto i principi giuridici che costituiscono i riferimenti per le diverse procedure, differenti secondo le diverse manifestazioni dell’insolvenza. Così, nella relazione illustrativa, troviamo:
– la nozione di “crisi” intesa come “lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” (art. 2 co. 1 lett. a);
– quella di “insolvenza” già nota come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2 co. 1 lett. b)); e
– quella di “liquidazione giudiziale” che sostituisce il termine “fallimento”, conformandosi ad altri ordinamenti europei, quali Francia, Germania e Spagna, nel tentativo di evitare che l’imprenditore in difficoltà nasconda la propria situazione che, invece, potrebbe essere solo di temporanea difficoltà.
L’innovazione dello schema del nuovo decreto
In estrema sintesi, e in linea di massima, lo schema del nuovo decreto, rispetto agli schemi dei tre decreti legislativi elaborati dalla Commissione Rordorf predisposti in attuazione della delega di cui alla L. 155/2017 e consegnati al Ministro della Giustizia a fine 2017, è innovativo:
(a) in tema di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (procedure stragiudiziali finalizzate ad anticipare la crisi consentendo l’analisi delle sue cause e, se del caso, lo svolgimento di negoziati assistiti finalizzati a un accordo con i creditori), laddove: (i) consente all’impresa interessata di contestare gli indici di squilibrio sintomatici della “crisi” e (ii) innalza le soglie oltre le quali “scattano” a carico dei creditori pubblici qualificati (i.e.: Agenzia delle entrate, INPS e Agente della riscossione delle imposte) gli oneri di segnalazione;
(b) amplia l’obbligo del Pubblico Ministero di presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in tutti i casi in cui il pubblico ufficiale ha notizia di uno stato di insolvenza, mentre nello schema elaborato dalla Commissione Rordorf tale obbligo era imposto in casi specifici e
(c) apporta modifiche al “nuovo” concordato preventivo, (i) reintroducendo, a differenza della Commissione Rordorf che la prevedeva solo facoltativa, l’obbligo dell’attestazione del professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali dichiarati dal ricorrente e la fattibilità del piano proposto e (ii) condizionando l’ammissione al concordato con continuità aziendale al mantenimento o alla riassunzione di un numero di lavoratori pari almeno al 30% di quelli in forza al momento del deposito del piano, per i successivi due anni.
Area di attività: Litigation
Contatti: Avv. Sergio Sisia ssisia@rinaldilawf.com