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I CONTRATTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Il caso italiano

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha costretto milioni di persone nel mondo a modificare la propria vita e, soprattutto in Italia, i provvedimenti governativi stanno incidendo in misura sempre più penetrante sulle attività economiche e sociali di tutti noi.

È un’emergenza trasversale, che come una livella interessa tutti, dal settore privato a quello pubblico, non solo le imprese, ma anche i consumatori e professionisti.

In attesa di più puntuali prescrizioni legislative, RASS – Studio Legale Rinaldi e Associati intende fornire, senza pretesa di esaustività, un’ampia panoramica circa la sorte dei contratti in corso d’esecuzione soggetti alla legge italiana.

Nel mirino: la sorte dei contratti italiani

I contratti di diritto italiano possono essere sciolti a causa dell’emergenza coronavirus, che rappresenta una classica causa di forza maggiore.

Occorre, tuttavia, fare chiarezza.

L’ordinamento italiano non conosce una puntuale definizione di “forza maggiore”, sebbene gli interpreti l’abbiano individuata in un evento derivante dalla natura o dall’uomo, a carattere straordinario e imprevedibile (o seppur prevedibile, non può essere impedito dalle parti del contratto).

Si tratta, pertanto, di situazioni irresistibili causate dalla natura (terremoti, uragani, epidemie) o dall’uomo (guerre, ribellioni), che necessariamente incidono su tutti i rapporti contrattuali attualmente in corso d’esecuzione, sebbene in modo diverso.

A conferma di ciò, la pandemia Covid-19 è stata così virulenta, che non solo rileva di per sé come causa “naturale” di forza maggiore, ma ha anche costretto il Governo Italiano ad emanare una serie di decreti legge (d.l. nn. 6-9-18-23/2020) e una pletora di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), che rappresentano, in relazione ai settori produttivi oggetto di c.d. “lock-down”, un ulteriore motivo di scioglimento dei rapporti contrattuali per causa “umana” di forza maggiore (cosiddetti facta principis).

La pandemia Covid-19 può rilevare giuridicamente, sul piano del diritto dei contratti, in relazione a due istituti generali determinanti la “morte-giuridica” di un contratto in corso d’esecuzione: la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 ss. c.c.) e la risoluzione per eccessiva onerosità nei contratti di durata (artt. 1467 ss. c.c.).

Ai fini della risoluzione del contratto, la pandemia Covid-19, nel primo caso, dovrebbe rendere la prestazione oggettivamente impossibile; mentre, nel secondo caso, la prestazione, ancorché ancora possibile, dovrebbe esser divenuta “eccessivamente onerosa”.

Peraltro, giova sottolineare che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile alla pandemia Covid-19 dovrebbe valere soprattutto per i contratti aventi a oggetto la cessione di materie prime e prodotti finiti o l’esecuzione di opere o di servizi. Viceversa, per i pagamenti di denaro, la nostra giurisprudenza è molto rigorosa nello stabilire che qualunque prestazione pecuniaria (ad esempio, il pagamento del canone di locazione) è sempre possibile, benché possa essere estremamente difficile reperire il denaro necessario al pagamento. In tale ultimo caso, ricorrendone gli ulteriori presupposti, potrà applicarsi, però, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 c.c. (e non quella ai sensi dell’art. 1463 c.c.).

Riassumendo, l’attuale emergenza sanitaria potrebbe costituire una causa di scioglimento del vincolo contrattuale non imputabile al debitore che, a seconda dei casi, rende impossibile (art. 1463 c.c.) oppure eccessivamente onerosa (art. 1467 c.c.) la sua prestazione nei confronti del creditore.

Volendo fare qualche esempio, in relazione alle attività produttive vietate o, comunque, rese impraticabili dai decreti legge governativi o dai Dpcm finora emanati, si può affermare che essi rendono sicuramente impossibile la prestazione non pecuniaria per la parte contrattuale debitrice. Ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., l’obbligazione si estingue e il contratto si risolve di diritto, con conseguenti obblighi restitutori da parte di entrambi i contraenti.

Tuttavia, l’emergenza Covid-19 in Italia è – sperabilmente – da considerarsi temporanea e, dunque, ai sensi dell’art. 1256, secondo comma, c.c., da un lato il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento, dall’altro lato l’impossibilità temporanea determina l’estinzione dell’obbligazione e, conseguentemente, la risoluzione del contratto soltanto “se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

Ciò significa che, ad esempio, il viaggiatore (creditore) che abbia acquistato un pacchetto turistico per il periodo estivo potrà chiedere al tour operator (debitore) il rimborso integrale del prezzo, nel caso in cui in quel periodo anche soltanto una delle prestazioni previste nel contratto (volo, pernottamento, spostamenti interni, servizi di svago e relax, ecc.) non sarà possibile o il viaggiatore non avrà più interesse a conseguire.

L’attuale emergenza sanitaria Covid-19, peraltro, sta incidendo moltissimo anche sui contratti di durata diversi da quelli relativi alle filiere industriali manifatturiere, quali le locazioni immobiliari (abitative e non) e gli affitti di beni produttivi.

In tali casi, come già accennato, la prestazione pecuniaria è sempre possibile, ancorché difficile da eseguire.

In attesa di un auspicabile intervento legislativo sul punto, potrà applicarsi l’art. 1467 c.c. sopra richiamato e, pertanto, il contratto di durata potrà sciogliersi nella misura in cui l’emergenza sanitaria abbia determinato uno squilibrio contrattuale tale da rendere eccessivamente oneroso per il debitore il pagamento del corrispettivo pattuito.

Ciò comporta che, ad esempio, il conduttore di un immobile ad uso non abitativo (si pensi ai locali degli studi professionali, ai teatri, alle agenzie, ecc.) non sarà responsabile del ritardo nel pagamento e potrà domandare lo scioglimento del contratto di locazione, nella misura in cui dimostri che il suo fatturato è diminuito a tal punto da rendere del tutto sproporzionato il pagamento del canone di locazione.

Il locatore, dal canto suo, potrà offrire di modificare equamente le condizioni del contratto, attuando una rinegoziazione del precedente accordo. In alternativa, per le locazioni non abitative, il conduttore potrebbe pure attivare il rimedio del recesso per “grave motivo”, ai sensi dell’art. 27 della legge sull’equo canone.

Giova, infine, evidenziare che, in ogni caso sopra considerato, non saranno dovute le penali eventualmente pattuite, in quanto esse presuppongono un inadempimento imputabile al debitore, mentre la forza maggiore, come detto, costituisce una causa non imputabile.

Consapevole del difficile momento, RASS – Studio Legale Rinaldi e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.