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Direttiva Europea 2024/1203: Un Nuovo Paradigma nella Responsabilità Ambientale degli Enti

L’Unione Europea ha introdotto un nuovo capitolo nel diritto ambientale con l’emanazione della Direttiva 2024/1203.

Sintesi delle Materie coperte dalla Direttiva

Protezione delle risorse naturali: tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo, degli ecosistemi, inclusi i servizi e le funzioni ecosistemiche, e della fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat.

✅   Controllo dell’inquinamento: misure per prevenire, ridurre e, ove possibile, eliminare l’inquinamento.

Gestione dei rifiuti: norme relative al trasporto, smaltimento e gestione dei rifiuti, con particolare attenzione a quelli pericolosi.

✅  Conservazione della biodiversità: salvaguardia della diversità biologica e protezione delle specie in pericolo.

 Cooperazione transfrontaliera: collaborazione tra gli Stati membri per prevenire e contrastare i reati ambientali che hanno un impatto oltre i confini nazionali.

Elenco dei Reati Ambientali e condotte punibili

  • Inquinamento: atti che causano danni significativi all’aria, all’acqua o al suolo.
  • Traffico illecito di rifiuti: trasporto, smaltimento o gestione non autorizzata di rifiuti, inclusi quelli pericolosi.
  • Commercio illegale di specie protette: violazioni delle norme relative al commercio di flora e fauna selvatiche.
  • Distruzione di habitat protetti: danneggiamento o distruzione di aree naturali tutelate.
  • Rilascio non autorizzato di sostanze pericolose: diffusione nell’ambiente di materiali che possono causare danni alla salute umana o agli ecosistemi.

Le condotte illecite costituiscono reato quando sono commesse intenzionalmente o per negligenza e causano o rischiano di causare danni significativi all’ambiente.

La responsabilità si estende ai casi in cui reati siano stati commessi da individui che occupano posizioni apicali all’interno dell’ente, nonché ai casi di inadeguata supervisione o controllo che abbiano facilitato la commissione di tali illeciti.

Sanzioni

Le sanzioni delineate dalla direttiva sono di natura sia pecuniaria che non pecuniaria, e sono state concepite per riflettere la gravità dei reati commessi.

Le misure non pecuniarie comprendono l’obbligo di ripristino ambientale, l’esclusione da vantaggi economici pubblici, l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali e la pubblicazione della sentenza.

Il regime sanzionatorio pecuniario mira a imporre responsabilità finanziarie significative alle persone giuridiche in caso di violazioni delle normative ambientali. Le sanzioni sono calibrate per assicurare che le pene siano proporzionate alla gravità del reato e al fatturato dell’entità giuridica coinvolta, con soglie minime stabilite per garantire che le pene siano dissuasive e proporzionate.

In particolare, le sanzioni pecuniarie per garantire un effetto deterrente reale sono strutturate come segue:

  • per reati di particolare gravità (con impatto negativo significativo sull’ambiente): le persone giuridiche possono essere soggette a sanzioni non inferiori al 5% del loro fatturato mondiale totale, con un minimo assoluto di 40 milioni di euro. Questo livello di sanzione è riservato ai casi più seri, dove il danno ambientale è sostanziale e le azioni dell’entità giuridica hanno avuto un impatto negativo significativo sull’ambiente.
  • per violazioni meno gravi (ovvero quando il danno ambientale è meno esteso o le violazioni sono di minore entità): le persone giuridiche possono essere soggette a sanzioni non inferiori all’1% del fatturato mondiale totale dell’ente, con un minimo di 8 milioni di euro.

 

Entrata in vigore e recepimento: termini

La direttiva è entrata in vigore il 20 maggio 2024, e gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a recepirla entro il 21 maggio 2026.

✒ RASS Compliance Team

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La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.