Novità Legali

PILLOLE DI RASS – Nuovo reato introdotto dalla Legge 112/2024: indebita destinazione di denaro e beni mobili

La Legge n. 112 dell’8 agosto 2024 ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 314-bis “indebita destinazione di denaro e beni mobili” che mira a colpire l’uso improprio di denaro o beni mobili da parte di funzionari statali e incaricati di pubblico servizio.

Contenuto della norma

La nuova disposizione, che si affianca all’articolo 314 del Codice Penale (peculato), prevede quanto segue:

  1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo il possesso o la disponibilità di denaro o beni mobili altrui per ragioni d’ufficio, li destina a un uso diverso da quello previsto dalla legge, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o causando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2. La pena è aumentata (da sei mesi a quattro anni) se il fatto lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto superano i 100.000 Euro.

 

Elementi chiave del reato

  • Soggetto attivo: pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
  • Condotta: destinazione di denaro o beni mobili ad un uso diverso da quello previsto per legge
  • Elemento soggettivo: intenzionalità
  • Conseguenza: ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o altri, o danno ingiusto ad altri
  • Aggravante: lesione degli interessi finanziari UE con soglia di rilevanza economica

 

Iter legislativo

La disposizione è stata inizialmente introdotta dal Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024, entrato in vigore il 5 luglio 2024. Successivamente, il testo è stato modificato in sede di conversione dalla Legge n. 112 dell’8 agosto 2024, con effetto dal 10 agosto 2024.

Differenze con il peculato

Questa nuova fattispecie si distingue dal peculato (art. 314 c.p.) per l’assenza dell’appropriazione del bene. Nel nuovo reato, il funzionario destina il bene o il denaro ad un uso diverso da quello previsto, senza necessariamente appropriarsene.

Modifiche al D.lgs. 231/2001

La Legge 112/2024 ha altresì inciso sull’art. 25 del D.lgs. 231/2001, inserendo al comma 1, secondo periodo, il riferimento alla nuova fattispecie di reato e sopprimendo il riferimento all’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) abrogato dal 25.08.2024 per effetto della Legge n. 114/2024.

Il nuovo testo dell’art. 25 del D.lgs. 231/2001 è il seguente:

  1.   In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.
  2.   In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
  3.   In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
  4.   Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
  5.   Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis.    Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2.

Implicazioni e finalità

L’introduzione di questa norma riflette la volontà del legislatore di rafforzare il contrasto all’uso improprio delle risorse pubbliche, colmando potenziali lacune normative e garantendo una maggiore tutela dell’integrità della pubblica amministrazione e degli interessi finanziari, anche a livello europeo.

✒ RASS Compliance Team

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