LA CORTE DI CASSAZIONE E LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Autori: Avv. Maria Rosa Galletti, Avv. Laura Stanga
Premessa
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5795 del 3.3.2021, è tornata a occuparsi della responsabilità degli amministratori delle società di capitali.
In particolare, la Suprema Corte si è dovuta pronunciare sull’impugnativa proposta dall’erede dell’amministratore, deceduto nelle more del contenzioso, tesa a sovvertire gli esiti della sentenza di appello che, in adesione alla pronuncia di primo grado, aveva statuito la responsabilità dell’amministratore per violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni dopo la perdita dell’intero capitale sociale e per omissione di vigilanza.
Nel mirino: la pronuncia della Corte
Disattendendo, infatti, la tesi difensiva dell’amministratore secondo cui lo stesso sarebbe stato esente da responsabilità in quanto estraneo all’amministrazione e alla gestione finanziaria della società avendo egli ricoperto il mero ruolo di prestanome, la Corte territoriale lo aveva condannato al pagamento della somma di oltre un milione di Euro a titolo di risarcimento dei danni nei confronti della società fallita.
La Corte di Cassazione, rigettando l’impugnazione, ha colto l’occasione per richiamare il proprio consolidato orientamento secondo cui l’accettazione dell’incarico di amministratore comporta l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società nonché di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose. Conseguentemente, nessun rilievo al fine della negazione della responsabilità dell’amministratore può essere attribuito al carattere meramente formale dell’investitura, anche nel caso in cui alla stessa non abbia fatto riscontro l’effettivo esercizio di poteri di gestione essendo l’amministratore rimasto estraneo alla conduzione dell’attività sociale ovvero essendosi limitato a eseguire altrui decisioni. E, ancora, la responsabilità dell’amministratore non è esclusa né dalla delega ad altri dei compiti inerenti alla concreta gestione della società, che non lo esonera dal dovere di vigilare sull’operato di tali soggetti e di attivarsi per porre rimedio ad atti pregiudizievoli, né dalla mancata formulazione di rilievi da parte dei sindaci, tenuti autonomamente a rispondere per l’eventuale inadempimento degli obblighi inerenti alla funzione di controllo loro demandata.
La Suprema Corte ha, altresì, ribadito che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, anche qualora esercitata dal curatore fallimentare, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono stati oggettivamente in grado di percepire l’insufficienza del patrimonio sociale, per inidoneità dell’attivo, confrontato con le passività, a soddisfare i loro crediti. Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, non è, infatti, sufficiente la mera verificazione dell’evento, ma è necessario che lo stesso sia divenuto oggettivamente percepibile all’esterno, attraverso un atto o un fatto idoneo a consentire ai terzi l’acquisizione della consapevolezza relativa all’insufficienza del patrimonio sociale.
Disattendendo, poi, la censura del ricorrente, secondo cui la Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare che la relazione peritale esperita in corso di causa presentava gravi errori che, se sanati, avrebbero condotto all’esclusione di ogni responsabilità in capo all’amministratore, la Corte di Cassazione ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui la parte che, in sede di legittimità, lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, a indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità. Diversamente, qualora il ricorrente si limiti, come nel caso di specie, a censurare l’adesione della sentenza impugnata alla relazione peritale, astenendosi tuttavia dal riportare le argomentazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio a sostegno delle proprie conclusioni e dal precisare se le critiche proposte in sede di cassazione siano state già sottoposte all’attenzione della Corte d’appello, i motivi risultano carenti di specificità e dovranno, quindi, essere rigettati.
Da ultimo, la Suprema Corte, a fronte della censura sollevata dal ricorrente, ha colto l’occasione per ribadire il proprio orientamento secondo cui la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire il consulente tecnico d’ufficio a chiarimenti ovvero di rinnovare le indagini, in tutto o in parte, sostituendo il consulente, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
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