IL CURATORE NON PUÒ PROPORRE PERSONALMENTE ISTANZA DI FALLIMENTO
Autori: Avv. Sergio Sisia
IL CURATORE NON PUÒ PROPORRE PERSONALMENTE ISTANZA DI FALLIMENTO.
Così ha statuito la prima sezione della Cassazione con la sentenza n. 5985, emessa il 3 novembre 2020 e depositata il 4 marzo 2021: l’istanza di fallimento, in quanto proposta personalmente dal curatore, rende infatti nulla la sentenza dichiarativa di fallimento non essendo applicabile la sanatoria prevista dall’art. 182, co. 2, c.p.c. la quale presuppone che l’atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore.
In estrema sintesi due sono i principi ribaditi dal Supremo Collegio:
(i) la necessità per il curatore che agisca ai sensi della l. fall., art. 147, co. 4, (cui rinvia il successivo co. 5) di avvalersi del ministero di un difensore alla luce del carattere contenzioso e a cognizione piena del giudizio camerale “prefallimentare”, per cui deve ritenersi applicabile la regola generale di cui all’art. 82 c.p.c., co. 3 e
(ii) i limiti della sanatoria di cui all’art. 182, co. 2 c.p.c. nel caso in cui il curatore non si sia avvalso del ministero di un difensore, applicabile all’ambito fallimentare trattandosi di norma non eccezionale e circoscritta alla sola ipotesi in cui l’atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto dal difensore.
All’affermazione di tali principi non possono però discendere, da una parte, il riconoscimento delle spese legali all’avvocato che ha prestato la propria opera nella redazione dell’istanza di fallimento, e la necessità per il curatore dell’autorizzazione ex art. 25 l. fall., questioni la cui soluzione dipende, ultimamente, dalla qualificazione del procedimento “prefallimentare” come giudizio camerale a carattere contenzioso e a cognizione piena; qualificazione questa che la pronuncia in oggetto sembra aver ulteriormente precisato e affermato.
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Area di attività: Litigation
Tratto da un articolo in corso di pubblicazione su la rivista on-line ilfallimentarista.it.
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